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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24909/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 9.455.759,41, quale preteso saldo del rimborso relativo alle carte di libera circolazione rilasciate, negli anni 2008-2010 e 2012-2013, ad anziani non abbienti aventi diritto ai sensi dell’art. 16 della legge regionale siciliana n. 87/1981. La somma richiesta costituiva la differenza tra il costo delle carte calcolato in base al numero di tessere rilasciate e le somme effettivamente stanziate e già corrisposte dalla Regione, complessivamente pari a euro 13.981.637,72. L’Assessorato aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c.; il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo invalicabile il limite degli stanziamenti annuali di bilancio. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, affermando che gli stanziamenti di bilancio avevano carattere autorizzatorio e costituivano limite all’assunzione di obbligazioni e ai pagamenti della pubblica amministrazione, in assenza di variazione di bilancio o di riconoscimento del debito fuori bilancio. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1173 c.c., dell’art. 16, comma 3, della legge regionale siciliana n. 87/1981 e dell’art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, sostenendo che l’obbligazione regionale di rimborso fosse sorta direttamente dalla legge, indipendentemente dalla copertura finanziaria, e che la Regione fosse tenuta a provvedere mediante variazione di bilancio e riconoscimento del debito fuori bilancio. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul rilievo secondo cui la Regione, approvando quale socio unico i bilanci della società relativi agli esercizi 2012 e 2013, nei quali erano esposti i crediti controversi, avrebbe riconosciuto il proprio debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha stabilito che, in assenza di una specifica convenzione tra le parti, l’art. 16 della legge regionale siciliana n. 87/1981 non attribuisce alla società di trasporto il diritto al rimborso del costo delle carte quale corrispettivo del servizio, se manca la copertura finanziaria nell’esercizio di competenza mediante imputazione a un apposito stanziamento del bilancio regionale, come richiesto dal comma 9 della medesima disposizione. La società aveva già ricevuto gli importi effettivamente stanziati nei bilanci degli anni interessati; non risultava adottato alcun atto di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio relativo alle obbligazioni dedotte in giudizio. La Corte ha inoltre rilevato che l’art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, invocato dalla ricorrente, è stato introdotto dal d.lgs. n. 126/2014 e si applicava a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, mentre la domanda giudiziale era stata proposta nel 2014. In ogni caso, il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento specifico e discrezionale, non una conseguenza automatica dell’esistenza della pretesa. La Corte ha escluso anche la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte d’appello aveva esaminato espressamente il motivo concernente l’approvazione dei bilanci societari da parte della Regione e lo aveva rigettato congiuntamente all’altro motivo di appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi di euro 200 e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 87

    comma 2: gli anziani non abbienti aventi diritto possono fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dalla società regionale; comma 3: la società rilascia una carta di circolazione annuale; comma 8: il costo della carta è determinato annualmente con decreto assessoriale; comma 9: l’onere trova imputazione su apposito stanziamento del bilancio regionale

    In assenza di specifica convenzione e di copertura finanziaria nell’esercizio di competenza, la disposizione non attribuisce alla società di trasporto un diritto al rimborso ulteriore rispetto alle somme stanziate e corrisposte.

  • art. 2, legge regionale siciliana n. 27/1990

    introduce il comma 9 dell’art. 16 della legge regionale siciliana n. 87/1981

    Richiede l’imputazione dell’onere relativo al costo delle carte su apposito stanziamento del bilancio regionale.

  • art. 11, legge regionale siciliana 8 luglio 1977, n. 47

    Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e nel rispetto del principio di competenza.

  • artt. 52, 56-59, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

    Disciplinano le fasi della gestione della spesa regionale, nel quadro della procedura contabile che comprende impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

  • art. 73, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

    comma 1: il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste; comma 4: disciplina il termine per il riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze esecutive

    Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un procedimento specifico e discrezionale; la disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014, si applicava a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 e non fondava automaticamente la pretesa azionata nel giudizio.

  • art. 81, comma 3, Cost.

    La copertura finanziaria della spesa pubblica costituisce requisito necessario e impedisce che mere determinazioni programmatiche prive di stanziamento producano un obbligo vincolante di pagamento.

  • art. 1173 c.c.

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere che l’obbligazione sorgesse direttamente dalla legge, ma la Corte ha ritenuto insufficiente la previsione legislativa regionale a fondare il diritto al rimborso in assenza di copertura finanziaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice esamina la censura proposta, anche congiuntamente ad altra censura, e la rigetta motivatamente.

  • art. 645 c.p.c.

    È stato il fondamento processuale dell’opposizione dell’Assessorato al decreto ingiuntivo.

  • art. 633 c.p.c.

    È stato richiamato quale fondamento del ricorso monitorio originariamente proposto dalla società.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato indicato come parametro processuale del motivo relativo alla denunciata violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato indicato come parametro processuale del motivo relativo alla denunciata omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    È richiamato quale disposizione che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In assenza di una specifica convenzione e della copertura finanziaria prevista dalla legge regionale, una disposizione che impone a una società partecipata pubblica l’erogazione gratuita di un servizio non attribuisce automaticamente alla società il diritto al pagamento di somme eccedenti gli stanziamenti annuali di bilancio.
  • Gli stanziamenti del bilancio regionale hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite all’assunzione di obbligazioni e all’esecuzione di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; mere delibere di indirizzo o programmatiche, prive di successivo impegno contabile e di adeguata copertura finanziaria, non fondano un obbligo di pagamento.
  • L’inosservanza della procedura contabile relativa all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della spesa pubblica impedisce, in assenza di un valido riconoscimento del debito fuori bilancio, la condanna dell’ente al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle effettivamente stanziate e corrisposte.
  • Il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio è un procedimento specifico e discrezionale previsto dalla normativa contabile; la sua mancanza non può essere superata mediante la mera allegazione dell’esistenza di una prestazione resa o di un credito indicato nei bilanci della società partecipata.
  • L’approvazione, da parte dell’ente pubblico socio unico, dei bilanci della società partecipata nei quali siano iscritti crediti verso il socio non costituisce, per ciò solo, riconoscimento vincolante del debito pubblico, quando manchino gli stanziamenti e gli atti contabili richiesti dalla disciplina della spesa pubblica.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamina espressamente la censura proposta, anche insieme ad altra censura connessa, e la rigetta attraverso una motivazione riferibile a entrambe.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoRiscossioneImpugnazioni
RamiObbligazioniTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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