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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24914/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La ricorrente aveva convenuto un notaio per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da responsabilità professionale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. Nel giudizio di appello, a seguito della dichiarazione del decesso del notaio originariamente convenuto, il processo era stato interrotto. La Corte d'Appello di Firenze aveva poi dichiarato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo che la riassunzione dovesse essere effettuata mediante ricorso depositato nel termine previsto e non mediante citazione, inviata tempestivamente per la notifica ma depositata tardivamente, senza prova del perfezionamento della notificazione nei confronti degli eredi entro il termine. La ricorrente ha proposto quattro motivi: con i primi due ha censurato la violazione degli artt. 297 e 305 c.p.c. e dell'art. 125 disp. att. c.p.c., sostenendo che la riassunzione potesse validamente essere compiuta anche mediante citazione e che dovesse considerarsi tempestiva in base alla notificazione dell'atto; con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 300, 305 e 307 c.p.c., contestando la possibilità di rilevare l'estinzione sulla sola dichiarazione del decesso del difensore senza costituzione degli eredi; con il quarto ha denunciato la nullità della sentenza per essere stata pronunciata senza previo e conclusivo contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo e ha rigettato il terzo. Ha affermato che, ai fini della riassunzione del processo interrotto, sono validi sia il ricorso sia la citazione, purché l'atto sia tempestivamente compiuto secondo la disciplina propria della forma utilizzata: per il ricorso rileva il deposito in cancelleria, mentre per la citazione rileva la notificazione alla controparte. La riassunzione non introduce un nuovo procedimento, ma consente la prosecuzione del processo già pendente e quiescente; pertanto il giudice deve valutare il contenuto complessivo dell'atto e la sua concreta idoneità a raggiungere lo scopo processuale, al di là della forma adottata. La Corte ha inoltre rilevato che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare la tempestività della notificazione applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione, secondo cui la tempestività per il notificante decorre dall'invio dell'atto, purché la notificazione si perfezioni. La decisione di estinzione era stata assunta senza un previo e conclusivo contraddittorio sul possibile perfezionamento della notificazione. È stato invece ritenuto infondato il motivo relativo alla rilevabilità dell'estinzione, poiché, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., l'estinzione è rilevabile d'ufficio dal giudice. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai termini e alle modalità della riassunzione del processo interrotto.

  • art. 305 c.p.c.

    La tempestività della riassunzione deve essere valutata secondo la forma concretamente adottata: deposito del ricorso oppure notificazione della citazione.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno della fungibilità delle forme dell'atto di riassunzione, quando l'atto sia idoneo a raggiungere lo scopo processuale.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'interruzione del processo conseguente al decesso della parte.

  • art. 307, ultimo comma, c.p.c.

    L'estinzione del processo è rilevabile d'ufficio dal giudice.

  • art. 59, comma 2, L. n. 69/2009

    con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile

    La specifica prescrizione sulle forme applicabili riguarda la riassunzione davanti a un giudice appartenente a un diverso plesso giurisdizionale, in caso di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Ai fini della riassunzione di un processo interrotto, sono validi sia il ricorso sia la citazione, purché l'atto sia tempestivamente compiuto secondo la disciplina propria della forma adottata: per il ricorso rileva il deposito presso la cancelleria del giudice adito, mentre per la citazione rileva la notificazione alla controparte.
  • La riassunzione non introduce un nuovo procedimento, ma ha la funzione di consentire la prosecuzione del processo già pendente e quiescente; il giudice deve quindi valutare il contenuto complessivo dell'atto e la sua concreta idoneità a raggiungere lo scopo processuale, senza attribuire rilievo decisivo alla sola forma adottata.
  • Quando la riassunzione è effettuata mediante citazione, la tempestività deve essere valutata applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione: per il notificante rileva il momento dell'invio dell'atto, purché la notificazione si perfezioni.
  • La decisione sull'estinzione del processo non può essere adottata senza un previo e conclusivo contraddittorio quando vi siano profili potenzialmente decisivi, come il tempestivo perfezionamento della notificazione dell'atto di riassunzione.
  • L'eccezione di estinzione del processo è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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