Cassazione Civile, Ordinanza n. 24913/2026 del 01/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia originaria riguardava la successione di un genitore deceduto. La coniuge separata del defunto e uno dei figli avevano chiesto nei confronti dell'altro figlio l'accertamento di donazioni mobiliari indirette effettuate dal de cuius, ai fini della riunione fittizia, della determinazione dell'asse ereditario e della divisione. La sola coniuge aveva inoltre domandato la revocazione per ingratitudine della donazione immobiliare compiuta in favore del figlio. I giudici di merito avevano accolto solo parzialmente la domanda sulle donazioni mobiliari indirette e respinto la domanda di revocazione per ingratitudine. La coniuge aveva proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Con una precedente ordinanza, la Corte di cassazione aveva rigettato il primo motivo, relativo alla motivazione apparente della sentenza d'appello, e dichiarato inammissibili gli altri cinque, ritenendoli diretti contro la sentenza di primo grado anziché contro quella d'appello. La ricorrente ha quindi proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo, tra l'altro, che la Corte avesse erroneamente percepito l'oggetto dei motivi dal secondo al sesto, omettendone l'esame; ha inoltre invocato documenti nuovi ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c. e contestato la valutazione dei motivi relativi alle donazioni indirette e alla revocazione per ingratitudine. La Corte ha ritenuto sussistente un errore di fatto revocatorio limitatamente all'omessa valutazione dei motivi dal secondo al sesto, poiché essi erano diretti contro la sentenza d'appello, pur facendo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado da essa richiamata. Ha invece escluso la revocazione quanto al primo motivo, già effettivamente esaminato, e ha dichiarato inammissibile il motivo fondato su documenti nuovi, poiché l'art. 391-bis c.p.c. non consente la revocazione dei provvedimenti della Cassazione per il motivo di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso per revocazione nella fase rescindente e ha revocato la precedente ordinanza limitatamente alla declaratoria di inammissibilità e al rigetto dei motivi dal secondo al sesto del ricorso per cassazione. Nella fase rescissoria ha riesaminato tali motivi, senza considerare le difese e i documenti nuovi prodotti nel giudizio di revocazione. Il motivo sulle ulteriori donazioni mobiliari indirette è stato dichiarato inammissibile perché prospettava non un singolo fatto storico decisivo, ma una ricostruzione complessiva e alternativa del materiale probatorio; inoltre, essendo le decisioni di primo e secondo grado conformi, operava il limite dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. Il motivo relativo alle donazioni in favore di terzi è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non individuava concretamente le donazioni né il loro ammontare e rimetteva alla Corte la ricerca e valutazione della documentazione. I motivi relativi alla revocazione per ingratitudine sono stati rigettati: i giudici di merito avevano esaminato le circostanze dedotte, ritenendole riconducibili a un deterioramento reciproco dei rapporti familiari e non integranti grave ingiuria; la censura riguardava la valutazione del fatto concreto e non l'interpretazione degli artt. 801 e 802 c.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto integrale del ricorso per cassazione originario. La ricorrente è stata condannata alle spese di entrambi i giudizi; è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato soltanto in relazione al primo ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione contro provvedimenti della Corte di cassazione è un mezzo a critica vincolata e, salvo le ipotesi non pertinenti degli artt. 391-ter e 391-quater c.p.c., è consentita soltanto per errore di fatto revocatorio.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore deve consistere in una svista percettiva relativa agli atti interni al giudizio di cassazione, essere evidente, immediatamente rilevabile, decisivo e non riguardare attività interpretative o valutative.
Scoperta di documenti decisivi dopo la pronuncia.
Questa causa di revocazione non è ammessa contro i provvedimenti della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il fatto deve essere storico, principale o secondario, precisamente individuato e autonomamente decisivo; non può consistere in una pluralità di elementi probatori collegati dalla valutazione della parte o in una ricostruzione alternativa del materiale istruttorio.
Principio di specificità del ricorso per cassazione.
Il ricorrente deve indicare specificamente i fatti e gli elementi sui quali fonda la censura; non può demandare alla Corte la ricerca nei documenti delle circostanze rilevanti.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Limiti alla deducibilità del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in caso di decisioni conformi.
Quando la sentenza di primo grado e quella d'appello sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali, la censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile nei limiti temporali applicabili.
Deposito del ricorso per cassazione e degli atti e documenti necessari.
Nel giudizio di cassazione il deposito documentale è soggetto ai limiti propri del giudizio di legittimità.
Produzione di atti e documenti nuovi in cassazione.
Sono ammissibili soltanto gli atti e documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso e del controricorso, oltre a quelli prodotti nei precedenti gradi di merito nei limiti indicati dalla norma.
Riunione fittizia e riduzione delle disposizioni lesive della legittima.
È richiamato nel motivo relativo alla rilevanza delle donazioni ai fini della determinazione dell'asse ereditario.
Determinazione della massa dei beni e riunione fittizia.
La Corte rileva che, in astratto, le donazioni a terzi possono rilevare ai fini della determinazione della massa ereditaria, ma dichiara inammissibile la censura per carenza di specificità.
Revocazione della donazione per ingratitudine.
La grave ingiuria rilevante deve ledere in modo significativo il patrimonio morale del donante ed esprimere un reale sentimento di avversione del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.
Termine per proporre l'azione di revocazione per ingratitudine.
La questione del momento iniziale del termine è stata ricondotta dalla Corte alla valutazione della fattispecie concreta, non alla ricognizione della portata astratta della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione.
Il raddoppio è stato escluso per il giudizio di revocazione, poiché l'impugnazione è stata accolta nella fase rescindente, ma applicato al ricorso per cassazione originario, integralmente rigettato all'esito della fase rescissoria.
Massime di principio
- La revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammessa soltanto per un errore percettivo relativo agli atti interni al giudizio di legittimità, consistente nella supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto documentalmente escluso o accertato, purché l'errore sia evidente, immediatamente rilevabile, essenziale e decisivo.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio l'erronea interpretazione o valutazione del contenuto di un motivo di ricorso già esaminato, né la critica alla motivazione adottata dalla Corte di cassazione; tali contestazioni attengono all'errore di giudizio e non sono deducibili con la revocazione.
- Sussiste errore di fatto revocatorio quando la Corte di cassazione dichiara inammissibili alcuni motivi ritenendo che siano rivolti contro la sentenza di primo grado, mentre dal ricorso risulta immediatamente che essi censurano la sentenza d'appello, ancorché ne contestino la motivazione per relationem alla decisione di primo grado.
- La revocazione per errore di fatto non consente di riaprire i termini del ricorso per cassazione né di introdurre difese, documenti o argomentazioni ulteriori rispetto a quelli ritualmente dedotti nel giudizio originario.
- Nel giudizio di cassazione, il fatto rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere un fatto storico, principale o secondario, precisamente individuato e autonomamente decisivo; non può consistere nell'insieme di plurimi elementi probatori collegati dalla valutazione della parte o in una ricostruzione alternativa del materiale istruttorio.
- La censura di omesso esame non può demandare alla Corte di cassazione la ricerca nei documenti delle circostanze che il ricorrente assume rilevanti: il principio di specificità impone l'indicazione puntuale del fatto, della sua collocazione processuale e della sua decisività.
- Quando la sentenza di primo grado e quella d'appello sono conformi quanto all'accertamento dei fatti e all'iter logico-argomentativo, è inammissibile, nei limiti temporali applicabili, la censura di omesso esame di fatto decisivo prevista dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- La grave ingiuria quale causa di revocazione della donazione non coincide con una mera conflittualità o con rapporti familiari deteriorati, anche se caratterizzati da reciproca acrimonia; occorre una condotta idonea a ledere significativamente il patrimonio morale del donante ed espressiva di un reale sentimento di avversione ripugnante alla coscienza collettiva.
- La contestazione relativa all'individuazione, alla luce delle prove, del momento iniziale del termine di decadenza o dell'idoneità concreta delle condotte a integrare grave ingiuria attiene alla valutazione del fatto riservata al giudice di merito e non integra, di regola, una violazione o falsa applicazione degli artt. 801 e 802 c.c.
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