Cassazione Civile, Ordinanza n. 24941/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia traeva origine da un contratto di appalto stipulato nel 2000 tra una società committente e un’ATI composta dalla ricorrente, mandataria, e da altra società, mandante. Il contratto, relativo alla realizzazione di opere connesse alla metropolitana di Milano, era stato consensualmente risolto nel 2002 mediante un atto di risoluzione contrattuale e parziale transazione, che prevedeva pagamenti e la facoltà di attivare un procedimento arbitrale per alcune riserve. Il lodo arbitrale del 2007 aveva riconosciuto all’ATI una somma superiore a dieci milioni di euro. Nel 2012, mentre erano pendenti impugnazioni e un’esecuzione forzata fondata sul lodo, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata, con la quale avevano regolato la rinuncia al ricorso per cassazione, alcune spese e la precisazione congiunta del credito da azionare in executivis, per un importo concordato. Nel 2017 la mandataria, agendo in proprio e quale mandataria dell’ATI, aveva promosso una nuova causa per ottenere ulteriori somme, relative a fatture, ritardato collaudo, imposta di registro del lodo e compensi arbitrali. La committente aveva eccepito, tra l’altro, l’effetto preclusivo della transazione del 2012 e il difetto di legittimazione della mandataria ad agire per la quota riferibile alla mandante, dichiarata fallita nel 2017. Il Tribunale aveva respinto le domande, ritenendo sia il difetto di legittimazione per la quota della mandante fallita sia l’efficacia transattiva dell’accordo del 2012. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, qualificando la scrittura come transazione idonea a coprire le pretese inerenti al rapporto litigioso e rilevando che tutte le poste azionate erano già sorte e riconducibili alla controversia definita. La ricorrente ha proposto sei motivi: il primo sulla legittimazione della mandataria ad agire per la quota della mandante fallita e sull’interpretazione dell’art. 78 della legge fallimentare; il secondo sulla violazione degli artt. 1362, 1364 e 2702 c.c. per l’interpretazione della scrittura del 2012 e la sua qualificazione come transazione generale; il terzo sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c., con riferimento alla domanda per danni da ritardato collaudo; il quarto e il quinto sull’interpretazione della scrittura transattiva e sulla valutazione delle prove riguardanti ulteriori poste creditorie; il sesto sulla regolazione delle spese processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con l’effettiva ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata non sullo scioglimento automatico del mandato per il fallimento della mandante, ma sull’incompatibilità tra i poteri rappresentativi della mandataria e l’amministrazione del patrimonio fallimentare affidata al curatore; il motivo era comunque assorbito dal rigetto del secondo. Il secondo motivo è stato rigettato perché la ricorrente aveva contrapposto la propria lettura dell’accordo a quella del giudice di merito senza dimostrare una violazione dei criteri legali di interpretazione. La Corte ha ritenuto adeguata la qualificazione della scrittura del 2012 come transazione, valorizzando il suo contenuto complessivo, la rinuncia al ricorso per cassazione, la definizione di più procedimenti, le trattative e i conteggi scambiati, nonché l’assenza di riserve per ulteriori pretese. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti dall’effetto preclusivo della transazione. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente ipotetico e non diretto contro la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato, per quanto rilevante, la decisione della Corte d’appello secondo cui la scrittura privata del 19 dicembre 2012 aveva natura transattiva e copriva le pretese creditorie successivamente azionate, tutte riferibili al rapporto litigioso e già sorte al momento dell’accordo, in assenza di una riserva espressa. La Corte ha inoltre rilevato che il primo motivo non censurava specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 78 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
testo sostituito dall’art. 64 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
La norma prevede lo scioglimento del mandato per il fallimento del mandatario, non per il solo fallimento del mandante; tuttavia, secondo la ratio recepita nella sentenza, la permanenza dei poteri rappresentativi della mandataria nei confronti della mandante fallita può risultare incompatibile con l’affidamento dell’amministrazione del patrimonio fallimentare al curatore.
art. 31 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
L’amministrazione del patrimonio fallimentare è affidata inderogabilmente al curatore; tale disciplina è stata ritenuta incompatibile con la permanenza di poteri gestori e rappresentativi della mandataria dell’ATI sulla posizione della mandante fallita.
art. 37, comma 16, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Norma richiamata dalla ricorrente nel motivo relativo alla legittimazione della mandataria dell’ATI.
art. 25 d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406
Disciplina speciale degli appalti pubblici richiamata per esaminare gli effetti del fallimento di un’impresa associata sull’ATI e sul mandato collettivo con rappresentanza.
art. 94 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Disposizione regolamentare richiamata quale corrispondente disciplina speciale in materia di appalti pubblici.
art. 3 legge 11 febbraio 1994, n. 109
Norma richiamata quale base della disciplina regolamentare degli appalti pubblici.
I criteri di interpretazione del contratto impongono di ricostruire la comune intenzione delle parti considerando il testo nel suo complesso, il contesto e il comportamento complessivo, senza limitarsi a una lettura isolata di singole espressioni.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al valore probatorio della scrittura privata e dei documenti utilizzati per ricostruire le trattative.
Norma richiamata dalla ricorrente per dedurre un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
Norme richiamate in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la ricorrente avesse dimostrato una violazione delle regole processuali, avendo in sostanza contestato l’apprezzamento di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla dedotta carenza di motivazione; la censura non è stata accolta.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla liquidazione equitativa del danno da ritardato collaudo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone la specifica indicazione dei motivi di ricorso per cassazione; il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte ha richiamato la sanzione di inammissibilità applicabile alla reiterazione in cassazione di una mera diversa lettura dei fatti già esaminati concordemente dai giudici di merito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione di una scrittura come transazione e l’accertamento della comune intenzione delle parti spettano al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione delle regole legali di interpretazione o per un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo e dei fatti.
- Nell’interpretare un accordo transattivo occorre considerare il testo complessivo, il contesto della controversia, le rinunce e gli impegni reciprocamente assunti e il comportamento delle parti nelle trattative; il comportamento meramente attuativo successivo può avere rilievo neutro se non dimostra una diversa volontà negoziale.
- Un accordo transattivo volto a definire una controversia già pendente può estendersi, in assenza di una riserva espressa, a tutte le pretese inerenti al rapporto litigioso, comprese quelle già sorte e obiettivamente determinabili al momento dell’accordo, anche se non specificamente menzionate.
- La rinuncia a un ricorso per cassazione pendente, inserita in un accordo che regola contestualmente l’esecuzione del titolo e le reciproche pretese, costituisce elemento idoneo a dimostrare la natura transattiva dell’accordo, anziché di una mera intesa contabile o esecutiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a riproporre le argomentazioni già svolte nei gradi di merito o a contestare genericamente la ricostruzione fattuale.
- Nel regime dell’art. 78 della legge fallimentare applicabile ratione temporis, il fallimento del mandante non determina automaticamente lo scioglimento del mandato; tuttavia, nell’ATI soggetta alla disciplina degli appalti pubblici, la permanenza dei poteri gestori e rappresentativi della mandataria sulla posizione della mandante fallita deve essere valutata alla luce dell’affidamento inderogabile dell’amministrazione del patrimonio fallimentare al curatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24946/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_civile · 2 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24948/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_civile · 1 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24909/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_civile · 1 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24913/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_civile · 1 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24914/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_civile · 3 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24975/2026 del 03/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →