Cassazione Civile, Ordinanza n. 24948/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore elettrico)
La controversia
Una società esercente attività di acquacoltura e riproduzione di fitoplancton per la molluschicoltura aveva convenuto in giudizio le società operanti nella vendita e nella distribuzione dell'energia elettrica, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'interruzione della fornitura verificatasi nell'ottobre 2010 presso il proprio laboratorio. Secondo la prospettazione attrice, l'interruzione aveva determinato la distruzione della produzione ittica. La società distributrice si era costituita sostenendo che l'interruzione fosse stata determinata da una richiesta dei Vigili del Fuoco conseguente a un allagamento verificatosi in una località adiacente e contestando la propria responsabilità. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo, sulla base prevalente della consulenza tecnica d'ufficio, che nelle meno di ventiquattro ore intercorse tra la denunciata interruzione e l'arrivo dei dipendenti non potesse essersi verificata la moria integrale dei molluschi e delle altre colture. Secondo la Corte territoriale, il danno avrebbe potuto essere evitato o limitato mediante il mescolamento manuale delle vasche e la tempestiva disponibilità di un gruppo elettrogeno, del quale l'azienda non era dotata. Aveva inoltre rilevato l'assenza di una prova certa dell'interruzione proprio nella data indicata e, comunque, la mancanza di prova del nesso causale e di una misura apprezzabile di concorso causale imputabile alla società distributrice. Il ricorrente, quale ex socio e amministratore della società cancellata dal Registro delle imprese, ha proposto sette motivi: i primi tre denunciavano violazione degli artt. 115 e 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360, n. 5, c.p.c., censurando la valutazione delle testimonianze, la motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi; il quarto denunciava violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1227 c.c. in relazione all'addebito di mancata predisposizione di un gruppo elettrogeno e al mancato mescolamento delle vasche; il quinto denunciava ultrapetizione per avere la Corte considerato la mancata disponibilità del gruppo elettrogeno benché tale profilo non fosse stato eccepito dalla convenuta; il sesto denunciava violazione dell'art. 1226 c.c. per il mancato ricorso alla liquidazione equitativa del danno; il settimo denunciava omesso esame delle schede di erogazione elettrica asseritamente decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione sostanziale del ricorrente, in quanto già socio e amministratore della società attrice estinta, circostanza documentata e non contestata. Nel merito ha dichiarato inammissibili i primi sei motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione esistente, comprensibile e logicamente coerente, attribuendo prevalenza alla consulenza tecnica d'ufficio rispetto alle testimonianze e concludendo che l'interruzione, per la durata accertata o denunciata, non fosse idonea a provocare i danni irreversibili allegati. La critica relativa alla diversa interpretazione delle deposizioni e alla ricostruzione complessiva del materiale probatorio è stata considerata diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento officioso del nesso causale: la mancata tempestiva adozione di condotte idonee a limitare il danno, quali il mescolamento delle vasche e la predisposizione di un gruppo elettrogeno, escludeva l'individuazione di una misura concreta e apprezzabile di responsabilità causalmente riferibile alla società distributrice. L'assenza dell'an della responsabilità rendeva irrilevante la richiesta di liquidazione equitativa del quantum. Il settimo motivo è stato dichiarato logicamente assorbito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, liquidate in 4.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge se dovuti, nonché con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente, decifrabile e idonea a esporre la ragione decisoria.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante, essendo stata esclusa la prova del nesso causale e della responsabilità.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha escluso un omesso esame di fatto decisivo e ha precisato che il travisamento della prova ricorre in caso di errata percezione del fatto probatorio in sé, non per una diversa valutazione logica del suo significato.
art. 1223 c.c.
Richiamato quale parametro del rapporto causale tra inadempimento e danno, il cui accertamento rientra anche nel rilievo officioso del giudice.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'an della responsabilità; escluso il nesso causale, non può procedersi alla determinazione equitativa del quantum.
art. 1227, comma 1, c.c.
Il giudice può rilevare anche d'ufficio il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno; nella specie, la mancata adozione di misure tempestive e diligenti ha impedito di individuare una responsabilità causalmente apprezzabile del convenuto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile nel quadro dell'accertamento causale compiuto dalla Corte d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La valutazione complessiva delle prove e la scelta di attribuire prevalenza a una consulenza tecnica d'ufficio rispetto alle deposizioni testimoniali appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione sia esistente, comprensibile e logicamente coerente.
- Il travisamento della prova, deducibile nei limiti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ricorre per errata percezione del contenuto oggettivo del fatto probatorio e non per la diversa ricostruzione logica della sua idoneità a dimostrare il fatto controverso.
- Il nesso causale tra la condotta del debitore e il danno può essere accertato anche d'ufficio dal giudice, nei limiti del thema decidendum e salvo il giudicato; la sua assenza esclude la responsabilità risarcitoria.
- Quando il danno avrebbe potuto essere evitato o limitato mediante condotte diligenti e tempestive del danneggiato, la mancata adozione di tali misure può impedire l'individuazione di una misura concreta e apprezzabile di responsabilità causalmente riferibile al convenuto.
- La liquidazione equitativa del danno opera soltanto dopo l'accertamento dell'an della responsabilità e non può supplire alla mancanza di prova del nesso causale o dell'esistenza stessa del danno risarcibile.
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