Cassazione Civile, Ordinanza n. 29884/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesta da un contribuente residente in una zona colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990 ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate. In cassazione l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 107 e 108 TFUE e dei principi della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, sostenendo che la CTR aveva omesso di verificare in concreto i presupposti per l’applicazione della disciplina de minimis e si era limitata a constatare che l’importo richiesto a rimborso era inferiore alla soglia di euro 200.000, senza accertare il totale degli aiuti concedibili nel triennio e senza compiere le ulteriori verifiche imposte dalla decisione UE.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, quando il contribuente svolge un’attività economica, il giudice di merito deve verificare concretamente se il beneficio individuale rientri nei limiti e nelle condizioni del regime de minimis applicabile, oppure, in alternativa, se ricorrano le condizioni per considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno come aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale, verificando il nesso diretto tra danno subito e beneficio concesso ed escludendo sovracompensazioni. Poiché la CTR aveva omesso qualsiasi verifica sostanziale e si era fermata al solo dato dell’importo inferiore alla soglia, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
costituisce la base normativa del beneficio fiscale chiesto in rimborso, ma la sua applicazione va coordinata con i limiti imposti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
richiamato come disposizione coinvolta nel quadro normativo del rimborso, insieme alle norme sul rispetto del diritto UE
la ricorrente lo invoca per denunciare un vizio di omessa pronuncia/omessa valutazione dei presupposti della domanda
artt. 107 e 108 TFUE
disciplinano il divieto di aiuti di Stato incompatibili e il controllo europeo sulla loro compatibilità
art. 1 della Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
"Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno"
dichiara incompatibili le misure di aiuto elencate, salvo le eccezioni previste dalla stessa decisione
art. 2 della Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
salva gli aiuti individuali che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni del regolamento de minimis applicabile
artt. 2 e 3 della Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
impongono la verifica concreta dei presupposti del regime de minimis per il singolo beneficio
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
richiamato come possibile base di compatibilità per gli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali
art. 92, n. 1, TFUE
evocato nel ragionamento sul regime de minimis come disposizione che può ritenersi non applicabile sotto la soglia di irrilevanza dell’aiuto
regolamento (CE) n. 1407/2013
regolamento de minimis richiamato dalla decisione UE per gli aiuti individuali compatibili
regolamento (CE) n. 717/2014
altro regolamento de minimis richiamato dalla decisione UE per gli aiuti individuali compatibili
individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici richiamando l’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057
art. 3 ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057
estende i benefici sia ai residenti nei Comuni interessati dal sisma sia a chi svolge attività economica nell’area colpita
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 108, par. 3, TFUE
richiamato come parametro della illegittimità dell’aiuto di Stato dichiarato dalla Commissione europea
Massime di principio
- Quando un beneficio fiscale connesso a eventi calamitosi può integrare un aiuto di Stato, il giudice nazionale non può limitarsi a confrontare l’importo richiesto con la soglia de minimis astrattamente prevista, ma deve verificare in concreto il rispetto di tutte le condizioni del regime applicabile.
- La prova del rispetto della disciplina de minimis riguarda l’ammontare complessivo degli aiuti concedibili nel periodo di riferimento e non il solo importo oggetto del singolo procedimento di rimborso.
- Se il beneficio è invocato da un soggetto che svolge attività economica, occorre accertare anche se l’aiuto possa essere qualificato come compensazione di danni da calamità naturale e se esista un nesso chiaro e diretto tra danno subito e agevolazione concessa.
- Un aiuto non compatibile non può essere parzialmente mantenuto per la sola circostanza che l’importo richiesto sia inferiore alla soglia di irrilevanza, se mancano le ulteriori condizioni richieste dalla disciplina europea.
- Il giudice di merito che ometta tali verifiche incorre in violazione di legge e la decisione deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi europei e interni richiamati.
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