Cassazione Penale, Ordinanza n. 32720/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 3 maggio 2023 per il reato previsto dall'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 22 giugno 2020. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto le doglianze ripetitive dei motivi di appello e manifestamente infondate. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato il diniego valorizzando la persistente pericolosità sociale dell'imputato e l'assenza di elementi indicativi di un percorso di resipiscenza. Quanto alla pena, pari a tre mesi di arresto, ha ritenuto congrua e specificamente motivata la dosimetria in rapporto ai parametri dell'art. 133 c.p., considerando anche la gravità della condotta commessa durante l'applicazione di una misura di prevenzione.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma è indicata quale disposizione incriminatrice del reato contestato, commesso durante l'applicazione di una misura di prevenzione.
I parametri di cui all'art. 133 c.p. devono essere considerati dal giudice nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena; è sufficiente una motivazione non contraddittoria che dia conto degli elementi ritenuti preponderanti.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia non contraddittoria e dia conto, anche mediante richiamo, degli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti per concederle o negarle.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando la persistente pericolosità sociale dell'imputato e l'assenza di elementi indicativi di un percorso di resipiscenza.
- La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice di merito rapporta la sanzione ai parametri dell'art. 133 c.p. e considera la gravità della condotta, anche in relazione alla sua commissione durante l'applicazione di una misura di prevenzione.
- Sono manifestamente infondate e inammissibili le censure di legittimità che si limitino a riproporre doglianze già formulate in appello senza individuare specifiche contraddizioni o omissioni della motivazione impugnata.
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