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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32655/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione al decreto penale di condanna e aveva disposto l'esecuzione del decreto. Il ricorso conteneva un unico motivo, con il quale veniva dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 157, 168, 171, 460 e 461 c.p.p., sostenendo che l'opposizione non fosse tardiva poiché il decreto penale sarebbe stato regolarmente notificato all'imputato soltanto il 21 gennaio 2026, e non il 6 novembre 2025. La Corte ha esaminato direttamente gli atti, trattandosi della denuncia di un error in procedendo, e ha rilevato che il decreto penale del 4 ottobre 2023, con nomina di un difensore d'ufficio, risultava notificato all'imputato il 6 novembre 2025. La relata di notifica, validamente congiunta al decreto, attestava la notifica del provvedimento e non lasciava dubbi circa il documento cui si riferiva. La memoria difensiva era stata inoltre depositata tardivamente, il 3 luglio 2026, oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, e non è stata considerata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, poiché la dedotta violazione di legge era smentita dagli atti processuali. Ha ritenuto valida la notificazione del decreto penale effettuata il 6 novembre 2025, precisando che la relata può essere redatta anche separatamente o inserita in un verbale relativo ad altre attività, purché non vi siano dubbi sul documento notificato e sia assicurata la completezza dell'atto. Di conseguenza, l'opposizione proposta dal difensore è stata ritenuta tardiva, confermando la correttezza dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La deduzione di inosservanza di norme processuali è stata ritenuta manifestamente infondata perché gli atti processuali smentivano la violazione denunciata.

  • art. 157 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione e alla verifica della regolare conoscenza del decreto penale da parte dell'imputato.

  • art. 168 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito della disciplina delle notificazioni processuali.

  • art. 171 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla validità della notificazione contestata dal ricorrente.

  • art. 460 c.p.p.

    Richiamato in relazione al decreto penale di condanna e alla sua notificazione.

  • art. 461 c.p.p.

    Richiamato in relazione al termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna; l'opposizione è stata ritenuta tardiva perché il termine decorreva dalla notificazione del 6 novembre 2025.

Massime di principio

  • In caso di ricorso per cassazione fondato sulla denuncia di un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali necessari per verificare la fondatezza della censura.
  • La relata di notifica può essere redatta su un foglio separato o inserita in un verbale relativo ad altre attività delegate, purché sia certa la riferibilità al documento notificato e sia garantita la completezza dell'atto notificato.
  • Quando dagli atti risulta validamente notificato il decreto penale di condanna in una determinata data, l'opposizione proposta oltre il termine decorrente da tale notificazione è tardiva, anche se il destinatario deduce di aver ricevuto il provvedimento in una data successiva.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso per violazione di legge che risulti smentito dalla documentazione processuale direttamente verificabile dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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