Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32647/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Bari di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., emessa in relazione al reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990. Ha dedotto, da un lato, che il Tribunale avrebbe omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; dall'altro, ha contestato l'erronea applicazione della recidiva. La Corte ha rilevato che, nelle sentenze di applicazione della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente l'impugnazione per cassazione alle ipotesi di violazione di legge previste dalla disposizione. Ha inoltre osservato che la recidiva rientrava nell'accordo raggiunto dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Il motivo relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento è stato ritenuto inammissibile perché non riconducibile ai casi tassativi di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Anche la censura sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile, poiché l'aggravante era compresa nell'accordo tra le parti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La sentenza applicativa della pena riguardava un reato previsto da questa disposizione; il testo non specifica la condotta concreta contestata.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione relativa all'omessa verifica delle cause di proscioglimento non può essere fatta valere mediante ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disposizione limita l'impugnabilità per cassazione delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate; il ricorso fondato sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento è pertanto inammissibile.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente nei casi di violazione di legge tassativamente individuati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi ammissibile una censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando essa non rientri in una delle ipotesi previste dalla norma sull'impugnazione.
  • La contestazione in cassazione della recidiva è inammissibile quando l'aggravante sia stata compresa nell'accordo raggiunto dalle parti ai fini dell'applicazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.