Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32650/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che non potessero essere dedotti con successo violazione di legge o difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio concordato dalle parti, non essendo stata prospettata l'illegalità della pena. Dall'inammissibilità sono conseguite le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo trasmesso non specifica ulteriormente il loro contenuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti e in riforma della decisione del Tribunale di Napoli Nord, aveva concesso a entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla recidiva, e aveva rideterminato la pena. I ricorsi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la pena concordata dalle parti non era illegale e ha quindi ritenuto inammissibili le doglianze.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    su concorde richiesta delle parti

    La sentenza d'appello è stata pronunciata applicando il concordato sulla pena in appello, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio secondo l'accordo delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità dei ricorsi determina le conseguenze processuali previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello è pronunciata su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e la pena concordata non è illegale, il ricorso per cassazione che contesti il trattamento sanzionatorio mediante denunce di violazione di legge o difetto di motivazione è inammissibile.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio concordato in appello non consente di superare il limite dell'accordo quando non venga dedotta l'illegalità della pena applicata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.