Cassazione Penale, Ordinanza n. 32650/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che non potessero essere dedotti con successo violazione di legge o difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio concordato dalle parti, non essendo stata prospettata l'illegalità della pena. Dall'inammissibilità sono conseguite le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo trasmesso non specifica ulteriormente il loro contenuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti e in riforma della decisione del Tribunale di Napoli Nord, aveva concesso a entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla recidiva, e aveva rideterminato la pena. I ricorsi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la pena concordata dalle parti non era illegale e ha quindi ritenuto inammissibili le doglianze.
Norme richiamate
su concorde richiesta delle parti
La sentenza d'appello è stata pronunciata applicando il concordato sulla pena in appello, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio secondo l'accordo delle parti.
all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi determina le conseguenze processuali previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello è pronunciata su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e la pena concordata non è illegale, il ricorso per cassazione che contesti il trattamento sanzionatorio mediante denunce di violazione di legge o difetto di motivazione è inammissibile.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio concordato in appello non consente di superare il limite dell'accordo quando non venga dedotta l'illegalità della pena applicata.
Come è indicizzato
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