Cassazione Penale, Ordinanza n. 32660/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca alla pena di due mesi di reclusione ed euro 100 di multa per tentato furto. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 54 c.p., sostenendo la ricorrenza dello stato di necessità in relazione all'impossessamento di un giubbotto per ripararsi dal freddo. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, poiché non si confrontava con la motivazione d'appello, secondo cui la condotta era diretta anche a impossessarsi del contenuto delle tasche dell'indumento e andava quindi oltre l'esigenza prospettata. Con il secondo motivo ha contestato il riconoscimento della recidiva per vizio di motivazione. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza aveva valorizzato i plurimi precedenti penali, la loro successione cronologica e logica, le reiterate sospensioni condizionali della pena e un precedente procedimento per furto definito con archiviazione per particolare tenuità del fatto, traendone una più intensa pericolosità. Con il terzo motivo ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la causa di non punibilità è astrattamente applicabile anche al tentativo, ma ha condiviso la valutazione secondo cui le modalità dell'azione, consistite nell'approfittare del finestrino aperto e nel rovistare all'interno di un furgone, non consentivano di prevedere con certezza un danno patrimoniale di lieve entità se il reato fosse stato consumato. Con il quarto motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 626, comma 1, n. 2, c.p., deducendo una situazione di indigenza. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché lo stato di indigenza non era stato provato. Con il quinto motivo ha invocato l'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha escluso che il pregiudizio prospettato fosse di valore pressoché irrisorio, considerando non soltanto il valore della cosa, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la condotta avrebbe prodotto sull'attività lavorativa della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e gli altri motivi manifestamente infondati, confermando la correttezza e congruità della motivazione d'appello su stato di necessità, recidiva, particolare tenuità del fatto, qualificazione ex art. 626 c.p. e attenuante del danno di speciale tenuità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità per tentato furto è stata confermata nei precedenti gradi di giudizio.
Lo stato di necessità non è stato applicato perché la condotta, secondo la motivazione d'appello, era diretta anche all'impossessamento del contenuto delle tasche e oltrepassava l'esigenza di ripararsi dal freddo.
I motivi d'impugnazione devono essere specifici e correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stato invocato per denunciare l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stato invocato per denunciare il difetto di motivazione e la manifesta illogicità della motivazione.
La causa di non punibilità è astrattamente applicabile anche al tentativo, ma richiede, nei reati patrimoniali tentati, che dalle modalità del fatto sia possibile desumere con certezza un danno patrimoniale minimo in caso di consumazione; requisito ritenuto insussistente nel caso concreto.
L'ipotesi invocata presuppone lo stato di indigenza, che non è stato provato.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo e pressoché irrisorio, valutato considerando anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli sulla persona offesa, non la sua capacità economica di sopportarlo.
Il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base dei precedenti penali e della più intensa pericolosità desunta dalla condotta.
L'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non si confrontino con le ragioni specifiche poste a fondamento del provvedimento impugnato; il ricorrente deve esplicitare il percorso argomentativo della censura e misurarsi con la motivazione della decisione.
- Lo stato di necessità non è configurabile quando la condotta ecceda l'esigenza di evitare il pericolo dedotto e risulti orientata anche al conseguimento di un'utilità patrimoniale ulteriore.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile anche al delitto tentato; nei reati patrimoniali tentati, tuttavia, la minima offensività del danno deve essere desunta con certezza dalle modalità dell'azione attraverso una valutazione ipotetica dell'evento dannoso che si sarebbe prodotto in caso di consumazione.
- Il riconoscimento della recidiva è adeguatamente motivato quando il giudice valuti in modo cronologico e logicamente coordinato i precedenti penali, le pregresse risposte sanzionatorie e gli ulteriori elementi indicativi di una più intensa pericolosità.
- La riqualificazione del furto nell'ipotesi prevista dall'art. 626, comma 1, n. 2, c.p. richiede la prova dello stato di indigenza dell'autore; in mancanza di tale prova, la richiesta deve essere respinta.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio e impone di considerare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal reato, compresi quelli sull'attività lavorativa della persona offesa; non rileva invece la capacità della vittima di sopportare il danno.
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