Cassazione Penale, Ordinanza n. 32645/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., relativa all'applicazione della pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo riguardava la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sia perché, trattandosi di sentenza di patteggiamento, la censura non era consentita dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sia perché comunque formulata in termini obiettivamente generici, senza specificare alcuna concreta doglianza.
Norme richiamate
sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Le disposizioni sono richiamate quale disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
La norma è applicata nel senso che, contro la sentenza di patteggiamento, non è consentita la censura relativa alla determinazione della pena nei termini prospettati dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la censura relativa alla determinazione della pena è inammissibile quando rientra tra i motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- È inammissibile il motivo di ricorso formulato in modo obiettivamente generico, senza l'indicazione di specifiche violazioni o di concrete ragioni di doglianza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso esaminato, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32647/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32650/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32655/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32660/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32661/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32662/2026 del 02/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →