Cassazione Penale, Ordinanza n. 32661/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Pistoia: lo aveva assolto dal reato contestato al capo j), aveva riqualificato il fatto di cui al capo b) nel reato di uso di atto falso, aggravato e in concorso, previsto dagli artt. 61 n. 2, 110 e 489 c.p., in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., e aveva rideterminato la pena in quattro anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.453 di multa. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., sostenendo in sostanza una diversa valutazione delle fonti probatorie. Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità per l'uso di una targa contraffatta, lamentando l'assenza di prova o di indizi sufficienti dell'utilizzo della targa falsa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove, senza indicare specifici travisamenti delle risultanze processuali. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo era inedito, non risultando prospettato nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso vizi rilevanti nella motivazione della Corte di appello, ritenuta non manifestamente illogica, e ha richiamato il principio secondo cui la prova indiziaria deve essere valutata globalmente e non mediante un esame parcellizzato dei singoli indizi. La Corte ha inoltre rilevato che la censura sull'uso della targa contraffatta era meramente rivalutativa e, comunque, nuova rispetto ai motivi di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione proponibili in cassazione non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione delle prove o una lettura alternativa delle risultanze processuali; occorre indicare uno specifico errore riconducibile ai vizi previsti dalla norma.
art. 192 c.p.p.
Nella valutazione della prova indiziaria il giudice non deve limitarsi a un esame atomistico dei singoli indizi, ma deve considerarli globalmente per verificare se le eventuali ambiguità individuali siano superate dal loro complessivo significato.
art. 489 c.p.
La sentenza di appello ha ricondotto il fatto contestato al capo b) all'uso di atto falso.
art. 61 n. 2 c.p.
La sentenza impugnata ha applicato la circostanza aggravante indicata nella riqualificazione del fatto di cui al capo b).
art. 110 c.p.
La riqualificazione del fatto di cui al capo b) è stata effettuata anche in relazione al concorso di persone nel reato.
art. 477 c.p.
Richiamato quale norma relativa alla falsità documentale posta in relazione al reato di cui all'art. 489 c.p.
art. 482 c.p.
Richiamato quale norma relativa alla falsità in atti commessa dal privato, in relazione al reato di cui all'art. 489 c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione complessiva delle fonti di prova o una lettura alternativa degli elementi già apprezzati dai giudici di merito; la censura deve individuare uno specifico vizio riconducibile ai motivi tassativi di ricorso.
- In tema di prova indiziaria, il giudice di merito deve valutare gli indizi non soltanto singolarmente, ma anche nel loro insieme, verificando se il significato complessivo degli elementi superi le ambiguità eventualmente presenti nella considerazione isolata di ciascuno.
- La denuncia di travisamento della prova in cassazione deve indicare specificamente l'errore commesso dal giudice di merito e fornire gli elementi che dimostrino il travisamento; una contestazione generica dell'apprezzamento probatorio è inammissibile.
- È inammissibile in cassazione il motivo nuovo, concernente una doglianza non dedotta con l'impugnazione di merito e non sottoposta al giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32645/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32647/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32650/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32655/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32660/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32662/2026 del 02/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →