Cassazione Civile, Ordinanza n. 00362/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito contro un comune chiedendo la condanna al pagamento dei compensi maturati per l'attività difensiva prestata in una precedente controversia dell'ente, sulla base di un incarico conferito con determinazione dirigenziale e di un acconto già corrisposto. Il Tribunale, dopo la proposizione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., aveva disposto il mutamento del rito e aveva deciso in composizione collegiale, rigettando la domanda: da un lato aveva ritenuto che l'inosservanza della riserva di collegialità fosse causa di nullità della decisione; dall'altro aveva affermato che la procura relativa al giudizio per cui era richiesta la liquidazione non era stata prodotta, con conseguente impossibilità di provare il rapporto e il diritto ai compensi tramite mezzi diversi dalla scrittura. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, concentrati soprattutto su: errata gestione del rito e della composizione del tribunale nelle controversie sui compensi degli avvocati; nullità della sentenza per mancata trattazione collegiale; ammissibilità del rito sommario; erronea applicazione delle norme sui parametri professionali; omesso esame di fatti decisivi relativi all'esistenza dell'incarico, all'entità della causa patrocinata e alla mancata contestazione del conferimento dell'incarico.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendoli fondati perché la controversia in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati, soggetta all'art. 14 d.lgs. 150/2011, doveva essere trattata e decisa dal tribunale in composizione collegiale; nella specie, invece, la trattazione, la precisazione delle conclusioni e la discussione non si erano svolte davanti al collegio, con violazione dell'art. 276 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo per la legittimazione dell'avvocato a stare in giudizio in proprio
ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
utilizzato per introdurre la controversia in rito sommario
concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
richiamato per la fase di precisazione e decisione della causa
le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati sono soggette a un rito speciale che prevede la decisione del tribunale in composizione collegiale
la violazione della riserva di collegialità comporta nullità della decisione
richiamato in relazione alla nullità della sentenza per vizi della composizione giudicante
invocato dal ricorrente come norma che disciplina il procedimento per la liquidazione dei compensi
invocato dal ricorrente come norma processuale del procedimento di liquidazione dei compensi
richiamato dal ricorrente in relazione alla composizione collegiale del tribunale
art. 111 Cost.
base del ricorso immediato per cassazione avverso provvedimento non appellabile
norma del procedimento camerale di trattazione del ricorso per cassazione
requisito di esposizione sommaria dei fatti ritenuto soddisfatto
la decisione deve essere deliberata da giudici che abbiano assistito alla discussione; altrimenti vi è nullità
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio circa il conferimento dell'incarico
invocato dal ricorrente per omessa pronuncia/omesso esame di fatti dedotti
invocato per la liquidazione dei compensi secondo i parametri vigenti
richiamato nella sentenza di merito come criterio di liquidazione ritenuto dal ricorrente erroneo
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi dell'avvocato soggette all'art. 14 d.lgs. 150/2011, la trattazione e la decisione spettano al tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per specifici incombenti istruttori.
- Se la causa è stata trattata e discussa davanti a un giudice monocratico e poi decisa da un collegio che non ha assistito alla discussione, si verifica violazione dell'art. 276 c.p.c. e la sentenza è nulla.
- Quando il giudice di merito qualifica l'azione e adotta una forma procedimentale riconducibile al rito speciale collegiale, opera il principio dell'apparenza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è ammissibile se contiene un'esposizione dei fatti idonea a soddisfare il requisito di cui all'art. 366 c.p.c.; la rappresentanza processuale del comune spetta istituzionalmente al sindaco, salvo diversa previsione statutaria che debba essere specificamente provata.
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