Cassazione Penale, Ordinanza n. 21449/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno per lesioni colpose stradali e fuga/omissione di soccorso. Il ricorso articolava tre motivi: contestava il vizio di motivazione sull'affermazione della propria responsabilità per entrambi i reati; denunciava la contraddittorietà della motivazione in punto di omissione di soccorso; lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura mirava in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e a escludere o attenuare la rilevanza penale della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano in gran parte di fatto, riproducevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla dinamica del sinistro, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione logica e coerente nel ritenere provato che l'imputato avesse tamponato il ciclomotore della persona offesa, si fosse brevemente fermato e poi si fosse allontanato senza fornire generalità né prestare soccorso. Anche il diniego dell'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto correttamente motivato, valorizzando la non minima consistenza delle lesioni, la marcata violazione delle regole di condotta, l'elevato grado della colpa e la condotta successiva aggravatrice. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato nel capo di imputazione/condanna per il trattamento del concorso formale o della continuazione, senza specifica elaborazione autonoma nella motivazione di legittimità
norma sostanziale contestata per le lesioni personali colpose derivanti dalla condotta di guida
art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma contestata in relazione alla fuga e all'omissione di soccorso dopo il sinistro
art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
il ricorrente è stato assolto da questa specifica ipotesi, come indicato nel testo
richiamato nel testo tra i reati/contestazioni, senza ulteriori precisazioni decisorie nel brano fornito
la Corte ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, ritenendo ostativi la non minima entità delle lesioni, l'alto grado della colpa e la condotta successiva dell'agente
richiamabile solo implicitamente quale veicolo dei motivi di legittimità; il testo non lo cita espressamente, quindi non viene incluso come norma certa
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera diversa lettura del compendio probatorio o in una ricostruzione alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o riproduttive di questioni già disattese sono inammissibili.
- Quando la motivazione di merito ricostruisce in modo logico e coerente la dinamica del sinistro e la condotta successiva dell'imputato, la contestazione meramente fattuale non è idonea a scardinare la decisione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata valorizzando congiuntamente la non esiguità delle conseguenze lesive, l'elevato grado della colpa e la condotta successiva dell'agente, specie se ulteriormente aggravatrice o sintomatica di disvalore.
- La sussistenza di una breve sosta immediatamente successiva all'urto non esclude, di per sé, la configurabilità dell'omissione di soccorso quando l'agente si allontani poi senza prestare assistenza né fornire le proprie generalità.
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