Cassazione Penale, Ordinanza n. 03557/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. Con un unico nucleo difensivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la loro negazione non fosse giustificata e che la contestata recidiva fosse stata esclusa; ha inoltre contestato, in sostanza, la possibilità di valorizzare i precedenti penali specifici ai fini del diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze ripetitive di questioni già esaminate e manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano in parte meramente reiterative rispetto a quanto già motivatamente deciso dalla Corte territoriale e, per altra parte, infondate. In particolare, ha ribadito che la presenza di precedenti penali specifici, anche recenti, può legittimare il diniego delle attenuanti generiche pur quando il giudice escluda la recidiva, perché le due valutazioni sono autonome. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata; la decisione di legittimità non ne discute gli elementi costitutivi, ma assume come dato il titolo di reato oggetto del giudizio.
interpretazione "eguale e contraria" del terzo comma dell'art. 62-bis
La Corte esclude che il terzo comma possa essere letto nel senso opposto prospettato dalla difesa: i precedenti penali specifici possono rilevare negativamente sul diniego delle attenuanti generiche.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sulla presenza di precedenti penali specifici, anche recenti, senza che sia necessario applicare la recidiva.
- La valutazione sulla recidiva e quella sulle attenuanti generiche sono autonome: l'esclusione della recidiva non impedisce di valorizzare i precedenti ai fini del trattamento sanzionatorio.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
- La manifesta infondatezza del motivo e la sua natura reiterativa giustificano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste per legge.
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