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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10286/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di continuazione in sede esecutiva e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già giudicati con due sentenze definitive. L'istanza riguardava, per scelta difensiva, i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio e detenzione/porto di arma, con esclusione del diverso reato in materia di stupefacenti. La difesa ha dedotto erronea interpretazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, anche con riferimento alla documentazione allegata all'istanza, sostenendo che il giudice avrebbe omesso o mal valutato elementi utili a dimostrare un unico disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e in parte assertivo, perché non indicava specificamente le ragioni in fatto e in diritto della censura, e comunque lo ha considerato infondato, rilevando che il provvedimento impugnato aveva escluso la continuazione con motivazione non manifestamente illogica, coerente con i principi sulla necessità di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso e sull'onere dell'istante di allegare elementi specifici.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    In sede di esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede una verifica approfondita della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso; non basta il mero richiamo alla contiguità cronologica o all'identità dei titoli di reato.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone la prova di una programmazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi al momento della commissione del primo fatto.

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato associativo è stato considerato nel confronto con i reati-fine per escludere la configurabilità della continuazione quando questi ultimi risultino autonomi e non programmabili.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il reato in materia di stupefacenti era presente nel compendio complessivo, ma il difensore lo aveva espunto dall'istanza di continuazione.

  • art. 671 c.p.p.

    concreto indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita

    Il giudice richiama gli indici sintomatici utili per valutare l'unicità del disegno criminoso.

  • art. 81 c.p.

    non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali

    I reati-fine non si saldano automaticamente al reato associativo in chiave di continuazione se non erano originariamente programmabili.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva esige la prova di un medesimo disegno criminoso desumibile da elementi concreti e specifici, non da affermazioni generiche o da meri dati cronologici.
  • La contiguità temporale, l'identità del genere dei reati o l'appartenenza a un medesimo contesto criminale sono indici soltanto sintomatici e non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del programma criminoso.
  • Quando il successivo fatto-reato risulti frutto di una determinazione estemporanea o di un movente autonomo e contingente, la continuazione deve essere esclusa, anche se il fatto può aver rafforzato il sodalizio criminoso.
  • Il reato associativo e i singoli reati-fine non sono automaticamente unificabili sotto il vincolo della continuazione se i reati-fine non erano programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dal momento della prima condotta.
  • Nel giudizio di esecuzione sull'art. 671 c.p.p. grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta; la mancanza di tale allegazione rende il motivo di ricorso generico e inammissibile.
  • In cassazione è inammissibile la censura che si risolva in una diversa lettura del materiale fattuale o della documentazione, se la motivazione del giudice dell'esecuzione è logicamente coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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