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Sentenza

Sentenza n. 2027/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Comune all’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona del 28 febbraio 2025, dichiarato esecutivo e non opposto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo, che condanna il Comune al pagamento di € 437.396,26, degli interessi e delle spese della procedura monitoria, domandando anche la nomina di un commissario ad acta e una somma per ogni ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’azione esecutiva, sostenendo che il credito derivasse da fatti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto del 23 novembre 2017 e dovesse quindi essere insinuato nella massa passiva dell’Organo straordinario di liquidazione; ha inoltre dedotto il rischio che il pagamento compromettesse gli equilibri finanziari dell’ente. La società ha replicato che il credito nasce dalla fornitura di energia avviata il 21 febbraio 2022, nell’ambito di una convenzione Consip dell’11 novembre 2020, e dunque da fatti successivi al dissesto, non rientranti nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione. Ha aggiunto che il credito è definitivamente accertato dal titolo esecutivo e che la procedura di dissesto era stata chiusa il 9 gennaio 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente affermato che il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo è titolo astrattamente azionabile in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre ritenuto rispettato il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha respinto l’eccezione comunale fondata sull’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000: la documentazione dimostra che il credito deriva da fatti successivi alla dichiarazione di dissesto e non ricade quindi nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione né nella procedura concorsuale. Ha respinto anche l’argomento relativo al rischio per gli equilibri di bilancio, rilevando che la pretesa è cristallizzata in un titolo esecutivo incondizionato e che il rischio di ulteriore dissesto è riconducibile, piuttosto, al mancato pagamento di prestazioni regolarmente rese e alle scelte dell’ente. Ha ordinato al Comune di eseguire il decreto entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, pagando € 437.396,26, gli interessi e le spese monitorie. In caso di inadempimento, nei successivi 90 giorni dalla comunicazione al commissario, provvederà il Prefetto di Reggio Calabria, nominato commissario ad acta con facoltà di delega; questi dovrà compiere anche gli atti contabili e di reperimento delle somme, senza che la mancanza di stanziamento o di cassa possa impedire l’esecuzione. Non è stata riconosciuta, allo stato, l’ulteriore somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500, oltre accessori se dovuti e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, come quello oggetto del presente giudizio, costituisce titolo astrattamente suscettibile di essere portato a esecuzione tramite il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, poiché definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Sempre in via preliminare il Collegio rileva che il ricorso in ottemperanza è stato notificato nel rispetto del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo di cui è richiesta l’esecuzione, previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997

    L’azione di ottemperanza è stata ritenuta tempestiva perché notificata entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato in modo incontrovertibile che il credito azionato prima in sede civile e poi nella presente sede di ottemperanza deriva da fatti successivi alla dichiarazione di dissesto, motivo per cui viene in rilievo un’ipotesi che non ricade nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione e che, pertanto, non è soggetta alla regola della concorsualità nell’ambito della procedura liquidatoria.

    Il divieto di azioni esecutive e la concentrazione concorsuale dei crediti nella procedura di dissesto riguardano i debiti di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione; non si estendono ai crediti derivanti da fatti successivi alla dichiarazione di dissesto.

  • artt. 259 e seguenti d.lgs. 267/2000

    il quale – nella pendenza della procedura di dissesto – avrebbe dovuto apprestare misure, anche contabili, idonee a garantire il più rapido ripristino dell’equilibrio finanziario

    Nella gestione della procedura di dissesto l’ente deve predisporre anche misure contabili idonee al rapido ripristino dell’equilibrio finanziario; la prospettazione di difficoltà di bilancio non giustifica il mancato pagamento di un credito accertato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In considerazione della nomina del Commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

    La nomina del commissario ad acta è stata ritenuta, allo stato, sufficiente a fronteggiare il possibile inadempimento e ha escluso il riconoscimento immediato dell’ulteriore somma; resta possibile una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza, in quanto definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato.
  • Il divieto di azioni esecutive previsto dalla disciplina del dissesto degli enti locali riguarda i debiti di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, inclusi quelli successivamente accertati quando derivino direttamente e immediatamente da atti o fatti anteriori al dissesto; non si applica invece ai crediti derivanti da fatti successivi alla dichiarazione di dissesto.
  • Il generico richiamo al rischio per gli equilibri di bilancio non impedisce l’esecuzione di un titolo giudiziario esecutivo e incondizionato; la mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione, dovendo il commissario ad acta adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Quando il commissario ad acta è nominato per assicurare l’esecuzione, l’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può non essere riconosciuta allo stato, ferma la possibilità di rivalutarne i presupposti in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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