Sentenza n. 2029/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richieste di accertamenti tossicologici per il rinnovo della patente, esiti degli accertamenti medico-legali e tossicologici, certificazione di temporanea inidoneità alla guida e richiesta di valutazione diagnostica; impugnati anche i protocolli sui valori soglia e sulla conservazione del controcampione e gli ostativi inseriti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
Esito
Favorevole al ricorrente (conducente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui, nel procedimento di rinnovo della patente, gli erano stati richiesti accertamenti tossicologici e, sulla base di un risultato di cocaina pari a 0,12 ng/mg, era stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida e indirizzato a una valutazione diagnostica ed eventualmente terapeutica. Ha dedotto: 1) l'illegittimità dell'esame perché era stato utilizzato quasi tutto il campione, senza conservarne una quantità sufficiente per le controanalisi, con conseguente compromissione della verificabilità del risultato e del diritto di difesa; 2) l'inattendibilità delle modalità di prelievo e conservazione, effettuato prelevando dodici ciocche da zone diverse del capo e raccogliendole indistintamente in una busta di carta non sterile, con registrazione incompleta delle caratteristiche; 3) l'irragionevolezza del cut-off per la cocaina fissato a 0,10 ng/mg, l'omessa ricerca dei metaboliti e la mancata valutazione della contaminazione esterna, oltre all'asserita automatica equivalenza tra positività e inidoneità; in subordine, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale per la mancanza di soglie uniformi nazionali; 4) che il valore di 0,12 ng/mg avrebbe dovuto essere arrotondato a 0,1 ng/mg e considerato non superiore alla soglia; 5) che, dopo l'annullamento delle precedenti ordinanze prefettizie e l'assoluzione penale, non potessero essere imposti ulteriori accertamenti senza un autonomo provvedimento di revisione, motivo poi rinunciato. Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento di € 1.597,00 per danno emergente, € 3.250,00 per lucro cessante, € 25.000,00 per danno non patrimoniale e € 2.000,00 per danno biologico. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; l'ULSS ha dedotto l'improcedibilità per mancata produzione della certificazione sanitaria RFI e le aziende hanno contestato l'ammissibilità della domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero e lo ha estromesso: la Commissione medica locale è organo dell'azienda sanitaria e non erano state individuate autonome condotte ministeriali causative del danno. Ha respinto l'eccezione relativa alla mancata certificazione RFI, poiché la riedizione della valutazione aveva riportato il procedimento alla fase iniziale, rendendo non necessaria una nuova certificazione ai sensi dell'art. 119, comma 5, del codice della strada. Ha respinto anche l'eccezione d'inammissibilità della domanda risarcitoria, essendo state allegate le condotte colpose e le conseguenze pregiudizievoli; la prova di queste ultime concerneva il merito. Dopo la nuova visita del 18 settembre 2025, conclusasi con il riconoscimento dell'idoneità alla guida con validità ordinaria, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento, essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale. Ai fini risarcitori ha ritenuto fondato il primo motivo: l'AOUIV aveva impiegato quasi tutto il campione, lasciando materiale insufficiente per le controanalisi. L'omessa conservazione del controcampione ha reso impossibile verificare il dato analitico e ha compromesso il diritto di difesa; non occorreva dimostrare che vi fosse stata effettivamente contaminazione o un errore di laboratorio, perché la controanalisi serve proprio a consentire tale verifica. Ha respinto il secondo motivo: non era dimostrato che il prelievo in più ciocche e la conservazione in busta di carta avessero concretamente compromesso la genuinità del campione; la carta è contemplata dalle linee guida richiamate e l'esame dell'intera lunghezza dei capelli rendeva non necessaria l'identificazione dell'estremità prossimale. Ha respinto il terzo motivo: il cut-off di 0,10 ng/mg non è stato ritenuto irragionevole, considerate le finalità preventive e la valutazione individuale del rischio; l'assenza del metabolita non dimostra necessariamente che la cocaina rilevata derivi da contaminazione esterna o non da consumo attivo, e gli esami precedenti negativi non invalidano il risultato successivo. La questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante per la decisione risarcitoria, fondata sull'omessa conservazione del controcampione; inoltre, la mancanza di una soglia nazionale uniforme non comporta di per sé violazione dell'eguaglianza, dato il potere di valutazione tecnica individuale delle Commissioni. Ha respinto il quarto motivo: 0,1 ng/mg era il limite di quantificazione del laboratorio e il risultato di 0,12 era stato quantitativamente rilevato sopra quel limite; la diversa precisione decimale non imponeva l'arrotondamento richiesto. Il quinto motivo era stato rinunciato. Sul risarcimento ha riconosciuto la responsabilità colposa dell'AOUIV, cui spettavano prelievo e conservazione del materiale: le linee guida prevedevano la raccolta del controcampione e la conservazione di aliquote sufficienti, mentre l'impiego pressoché integrale del materiale è stato qualificato come negligenza e imperizia. Ha escluso la responsabilità autonoma dell'ULSS. Ha respinto il danno emergente, perché le spese per visita ed esami erano comunque necessarie al rinnovo della patente e il costo di accesso alla documentazione atteneva alle spese di difesa; non era provata la perdita economica per le ore di lavoro asseritamente sottratte. Ha respinto il lucro cessante, non essendo individuati incarichi o prestazioni perduti né provata una concreta contrazione del reddito; la liquidazione equitativa non poteva supplire alla prova dell'esistenza del danno. Ha respinto il danno biologico per mancanza di documentazione sanitaria attestante una lesione dell'integrità psicofisica. Ha riconosciuto invece € 1.000,00 per danno non patrimoniale, liquidato equitativamente in considerazione della sofferenza morale e relazionale legata alla comunicazione alla compagna di un risultato non verificabile, alle limitazioni nella cura dei familiari e alla necessità di rendere nota in ambito professionale la temporanea inidoneità. Ha condannato l'AOUIV a rifondere al ricorrente € 1.000,00 di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; ha compensato le spese nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
S’impone pertanto una declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., restando da esaminare la distinta domanda risarcitoria.
La sopravvenuta adozione di una nuova valutazione integralmente satisfattiva della pretesa determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, senza assorbire la distinta domanda risarcitoria.
art. 119, comma 5, d.lgs. 285/1992
la riedizione del potere valutativo, «comportante una retrocessione del procedimento amministrativo alla sua fase iniziale», rende «non necessaria l’acquisizione di una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari di R.F.I. s.p.a. ex art. 119, comma 5, del codice della strada».
Quando la riedizione della valutazione sull'idoneità riporta il procedimento alla fase iniziale, non è necessaria una nuova certificazione medica degli organi sanitari RFI ai sensi dell'art. 119, comma 5.
art. 119 d.lgs. 285/1992
In tale ambito il giudizio comprende una previsione «in ordine al rischio di recidiva e all’evoluzione futura della condizione psicofisica del soggetto» e deve ispirarsi al criterio di «estrema cautela» (T.A.R. Veneto, sez. II, 29 luglio 2024, n. 1996).
La valutazione dell'idoneità alla guida può considerare, in prospettiva preventiva e individualizzata, il rischio di recidiva e l'evoluzione futura della condizione psicofisica; il giudice ha ritenuto non irragionevole, nel caso concreto, il cut-off prudenziale adottato.
artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.
Tenuto conto della sua durata contenuta, in ragione del titolo provvisorio ottenuto in esecuzione del decreto monocratico e del successivo riconoscimento dell’idoneità alla guida, il danno è liquidato complessivamente in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ., nell’importo di € 1.000,00 (mille/00).
Il pregiudizio non patrimoniale provato nelle sue circostanze essenziali può essere liquidato equitativamente, tenendo conto della natura e della durata del pregiudizio e delle misure che ne hanno limitato gli effetti.
Massime di principio
- Quando un accertamento tossicologico è posto a fondamento di una determinazione sfavorevole e la natura dell'esame rende essenziale la sua verificabilità, l'amministrazione deve conservare materiale sufficiente per consentire le controanalisi. L'omissione rende illegittimo l'utilizzo del risultato senza che l'interessato debba dimostrare in anticipo l'effettiva presenza di errori o contaminazioni, poiché la revisione è preordinata proprio a verificarli.
- Nella valutazione dell'idoneità alla guida, la Commissione medica locale può esercitare discrezionalità tecnica individualizzata e adottare un criterio prudenziale, considerando la storia clinica e il rischio di recidiva; il richiamo a soglie utilizzate per finalità diverse o presso altre strutture non dimostra, da solo, l'irragionevolezza del parametro adottato.
- La mancata rilevazione di un metabolita non dimostra necessariamente che la positività della sostanza principale derivi da contaminazione esterna o non da consumo attivo; la rilevazione del metabolita può confermare l'assunzione, mentre la sua assenza non prova automaticamente il contrario.
- La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancata prova della sua esistenza: il lucro cessante richiede l'allegazione e la dimostrazione di concrete occasioni di lavoro perdute o di una perdita economica, mentre il danno biologico richiede elementi idonei a comprovare una lesione dell'integrità psicofisica.
- Una nuova determinazione amministrativa che, a seguito di una rinnovata valutazione autonoma, soddisfi integralmente la pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento; la distinta domanda risarcitoria resta esaminabile.
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