Sentenza n. 1164/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona Sezione Lavoro, 23.09.2025 n. 319.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, del 23 settembre 2025, n. 319, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 5.600,41, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, del 23 settembre 2025, n. 319, che riconosceva € 5.600,41 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero ha sostenuto di avere pagato il 25 maggio 2026, prima della notificazione del ricorso, e ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese; la documentazione prodotta non dimostrava però l'importo e la data dell'effettivo pagamento. In corso di causa la ricorrente ha confermato di avere ricevuto la somma dovuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la ricorrente aveva ricevuto il pagamento dovuto. Ha tuttavia escluso l'inammissibilità dell'ottemperanza: il Ministero non aveva provato che il pagamento fosse avvenuto prima della notificazione del ricorso, poiché il visto della ragioneria non equivale alla prova dell'effettivo pagamento. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in € 500, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto, in base agli atti, che il Ministero non abbia fornito la prova di aver effettuato il pagamento anteriormente alla notifica del ricorso (il visto della ragioneria, infatti, non equivale all’effettivo pagamento) e che, quindi, non debba essere dichiarata l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza, bensì la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, il credito riconosciuto dal giudicato risulta pagato. Per escludere l'ammissibilità dell'azione come già soddisfatta prima del ricorso, l'amministrazione deve provare l'effettivo pagamento anteriore alla notificazione; il visto della ragioneria non basta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nel corso del processo, se soddisfa il credito riconosciuto dal giudicato, comporta la cessazione della materia del contendere.
- L'amministrazione che eccepisce che il credito era già stato soddisfatto prima della notificazione del ricorso deve provare l'effettivo pagamento e la relativa anteriorità; il visto della ragioneria, da solo, non dimostra che il pagamento sia stato eseguito.
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