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Sentenza

Sentenza n. 1163/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona Sezione Lavoro, 25.09.2025, n. 324.

Giustizia amministrativa202600533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in ragione dell’intervenuto pagamento delle somme dovute. Non essendovi prova che il pagamento fosse avvenuto prima della notificazione del ricorso, ha posto le spese a carico del Ministero, liquidandole in € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 25 settembre 2025, n. 324, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 25 settembre 2025, n. 324. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli € 331,74 a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito fino al saldo. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che, non essendovi prova che il Ministero abbia effettuato il pagamento anteriormente alla notifica del ricorso, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    Il pagamento intervenuto nel corso del giudizio, in assenza di prova che fosse anteriore alla notificazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato comporta la cessazione della materia del contendere; se non è provato che il pagamento sia anteriore alla notificazione del ricorso, le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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