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Sentenza

Sentenza n. 16670/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per residenza elettiva emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka, emanato in data 06.05.2025 e notificato ai ricorrenti in data 27.05.2025, in riferimento alla richiesta di tre visti per Residenza Elettiva protocollata con N. V-5084, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;

Giustizia amministrativa202508920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka del visto per residenza elettiva richiesto dalla vedova e dai due figli minorenni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, cittadini del Bangladesh, vedova e figli minorenni di un lavoratore deceduto in Italia, avevano chiesto tre visti per trasferirsi nel Comune di Chioggia. Deducevano violazione e falsa applicazione del d.lgs. 286/1998, del d.P.R. 394/1999 e dell’art. 13 dell’Allegato A al d.i. 850/2011, nonché eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, travisamento dei fatti, erronea valutazione, falsità dei presupposti e manifesta ingiustizia. Contestavano il giudizio di insufficienza e instabilità delle risorse: la rendita INAIL di € 2.821,74 mensili, pari a circa € 33.860 annui, sarebbe stata stabile per la vedova; le quote spettanti ai figli sarebbero diminuite di circa € 564,35 per ciascuno al raggiungimento della maggiore età o al termine degli studi, ma alla vedova sarebbe comunque rimasto un reddito mensile non inferiore a € 1.800. Invocavano inoltre le somme una tantum e gli indennizzi ricevuti, circa € 71.603,69 di disponibilità sul conto corrente, e sostenevano che il patrimonio liquido dovesse essere valutato insieme al reddito. Riferivano infine un costo annuo dell’abitazione di € 7.200 e contestavano che la soglia reddituale dovesse essere calcolata individualmente con lo stesso importo per ogni componente.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso e compensa le spese. Rileva che il diniego contiene motivazioni plurime: l’Amministrazione ha contestato sia il mancato raggiungimento della soglia economica sia la stabilità prospettica delle risorse. Accoglie sul piano interpretativo la censura relativa al criterio di calcolo della soglia: non è corretto applicare automaticamente a ogni familiare il parametro del primo richiedente, poiché per gli ulteriori componenti è prevista la quota giornaliera inferiore di € 17,04. Tuttavia, applicando tale criterio al nucleo di tre persone, il fabbisogno è stimato in circa € 67.000 annui, contro redditi attuali di circa € 33.600 annui (€ 2.800 mensili); il requisito reddituale resta quindi insoddisfatto. Respinge la censura sulla stabilità della rendita: il diniego non nega l’esistenza o la titolarità del diritto INAIL, ma considera la futura decurtazione delle quote dei figli, circostanza non contestata. Respinge anche la censura sulla mancata considerazione del patrimonio: pur dovendo la provvista patrimoniale essere valutata insieme alle risorse reddituali, circa € 70.000 non compensano in prospettiva la rilevante insufficienza del flusso reddituale per il mantenimento della richiedente e dei figli, anche perché il visto per residenza elettiva è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Le spese sono compensate in ragione della materia trattata.

Norme richiamate

  • art. 13 dell’Allegato A al d.i. 850/2011

    Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest’ultimi.

    Il visto richiede risorse autonome, stabili e regolari, ragionevolmente destinate a proseguire nel futuro, almeno pari al triplo dei mezzi di sussistenza previsti dalla Tabella A. Per i familiari ulteriori si applica la quota giornaliera aggiuntiva inferiore prevista per i partecipanti ulteriori, non il parametro pieno del richiedente singolo; le disponibilità patrimoniali devono comunque essere considerate nella valutazione complessiva della capacità economica prospettica.

  • Tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno 1 marzo 2000

    Con specifico riferimento al dato reddituale minimo (sub. IV) la disciplina richiamata va interpretata nel senso che ove ulteriori cittadini stranieri (“viaggiatori”) si aggiungano alla richiesta di visto (nella specie il coniuge), il dato reddituale deve essere parametrato alla diversa quota giornaliera di euro 17,04 e non a quella prevista per il singolo straniero di euro 27.89.

    Per il calcolo della soglia economica del visto di residenza elettiva, al primo richiedente si applica la quota giornaliera prevista per il singolo viaggiatore e agli ulteriori componenti del nucleo quella inferiore di € 17,04, annualizzata e moltiplicata per tre.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Nella cornice generale delineata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e del relativo decreto applicativo (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394), il decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850 disciplina le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso nel Territorio nazionale (art. 1).

    Il d.lgs. 286/1998 costituisce la cornice generale della disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri; la specifica disciplina del visto per residenza elettiva è individuata dal d.i. 850/2011.

  • d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Nella cornice generale delineata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e del relativo decreto applicativo (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394), il decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850 disciplina le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso nel Territorio nazionale (art. 1).

    Il d.P.R. 394/1999 è richiamato quale decreto applicativo del testo unico sull’immigrazione, nel quadro normativo entro cui opera la disciplina specifica del visto.

Massime di principio

  • Per il visto di residenza elettiva occorrono risorse economiche autonome, ampie, stabili e regolari, la cui continuità nel futuro sia ragionevolmente prevedibile, oltre alla disponibilità documentata di un’abitazione e all’assenza di ricorso ad attività lavorativa.
  • Nel calcolo della soglia economica minima per un visto di residenza elettiva richiesto da più componenti del nucleo familiare, al richiedente principale si applica la quota prevista per il singolo viaggiatore e a ciascun ulteriore componente la quota aggiuntiva inferiore della Tabella A, sempre moltiplicata per tre su base annua.
  • La valutazione delle risorse economiche ai fini del visto di residenza elettiva deve considerare sia i flussi reddituali sia il patrimonio liquido; la disponibilità patrimoniale non è tuttavia sufficiente, da sola, quando non risulta idonea a compensare in modo ragionevole e prospettico un flusso reddituale gravemente inferiore alla soglia richiesta.
  • La titolarità acquisita di una rendita non esclude una valutazione negativa della stabilità economica futura quando l’importo erogato è destinato a ridursi per il venir meno delle quote riconosciute ai figli al raggiungimento della maggiore età o al termine degli studi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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