Sentenza n. 16671/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dall’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo in data 13.11.2024 e notificato in data 16.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo del 13 novembre 2024, notificato il 16 novembre 2024, della domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato domestico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per svolgere lavoro domestico presso una datrice di lavoro in Italia. Ha dedotto: l’illegittimità del provvedimento per l’erronea indicazione dell’autorità giurisdizionale competente; il difetto e l’illogicità della motivazione, poiché per il lavoro domestico non sarebbero richiesti specifici titoli di studio o qualifiche professionali e lo Sportello unico per l’immigrazione aveva già rilasciato il nulla osta; inoltre, la presenza in Italia della madre, cittadina italiana, avrebbe dovuto favorire l’accoglimento della domanda. Il diniego, emesso dopo il preavviso di rigetto, richiamava ragionevoli dubbi sull’attendibilità delle dichiarazioni relative alla certificazione professionale, di mestiere o di studio. Il Ministero ha sostenuto la legittimità dell’atto, indicando incongruenze nella domanda e nei documenti: omissione dei dati sull’occupazione attuale e pregressa, indicazioni discordanti sull’alloggio, incertezza sul rapporto con la futura datrice di lavoro e precedenti dinieghi di visti di breve durata, nelle cui domande la madre figurava come invitante e veniva utilizzato un indirizzo e-mail recante il cognome della futura datrice di lavoro. Il ricorrente ha contestato che tali elementi potessero integrare ex post la motivazione e ha prodotto ulteriore documentazione sul percorso scolastico e professionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha giudicato infondata la censura sull’errata indicazione dell’autorità competente: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, l’omissione o l’errore costituiscono irregolarità, rilevante eventualmente per l’errore scusabile e la rimessione in termini, ma non incidono sulla legittimità dell’atto; nel caso concreto il ricorrente aveva tempestivamente adito il giudice munito di giurisdizione e non aveva subito pregiudizio difensivo. Ha respinto anche le censure sulla motivazione. Il nulla osta al lavoro non attribuisce automaticamente il diritto al visto, poiché l’autorità diplomatico-consolare conserva il potere di verificare i presupposti di ingresso; la valutazione consolare è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche. Gli elementi illustrati nella memoria ministeriale sono stati qualificati non come integrazione postuma della motivazione, ma come esplicitazione degli elementi istruttori sottesi alla valutazione già espressa. Le omissioni sui dati occupazionali, le indicazioni discordanti sull’alloggio e l’incertezza sui rapporti tra ricorrente e datrice di lavoro, valutate complessivamente, rendevano non manifestamente irragionevole il dubbio sull’attendibilità della domanda e sulla genuinità del rapporto lavorativo. La possibile rilevanza dei rapporti familiari è stata ritenuta pertinente alla verifica dell’effettività del lavoro domestico; il d.l. n. 145/2024 è stato richiamato solo come conferma sistematica, non quale parametro diretto di legittimità. La precedente ordinanza cautelare del 9 gennaio 2025 aveva respinto la domanda cautelare. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. 241/1990
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, l’omessa o erronea indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, prevista dall’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, costituisce una mera irregolarità e non incide sulla legittimità del provvedimento, potendo assumere rilievo, ricorrendone i presupposti, esclusivamente ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile e della conseguente rimessione in termini.
L’omessa o errata indicazione del termine o dell’autorità cui ricorrere è una mera irregolarità, che non invalida il provvedimento; può rilevare, se ne ricorrono i presupposti, ai fini dell’errore scusabile e della rimessione in termini.
art. 2, comma 2, d.l. 145/2024
La disposizione, pur non costituendo parametro diretto di legittimità del provvedimento impugnato, conferma la rilevanza che i rapporti familiari possono assumere nell’ambito della verifica dell’effettività del rapporto lavorativo prospettato.
La norma è utilizzata soltanto come conferma sistematica della possibile rilevanza dei rapporti familiari nella verifica dell’effettività del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda di ingresso; non costituisce parametro diretto per giudicare la legittimità del diniego.
Massime di principio
- Il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non determina automaticamente il diritto al visto d’ingresso: l’autorità diplomatico-consolare conserva il potere di verificare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, i presupposti per l’ingresso dello straniero.
- La valutazione consolare sulla domanda di visto, caratterizzata da ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice solo ab externo, in presenza di macroscopiche abnormità logiche.
- La valutazione sull’attendibilità di una domanda di visto e sulla genuinità del rapporto lavorativo può fondarsi sull’esame unitario di più incongruenze istruttorie, tra cui omissioni sui dati occupazionali, indicazioni discordanti sull’alloggio e incertezze sui rapporti tra i soggetti coinvolti.
- Gli elementi istruttori esplicitati in giudizio possono essere considerati chiarimenti della valutazione già espressa nel provvedimento, e non integrazione postuma della motivazione, quando risultino sottesi alla decisione originaria.
- L’erronea indicazione dell’autorità cui ricorrere costituisce una mera irregolarità e non incide sulla legittimità dell’atto; può rilevare, ricorrendone i presupposti, ai fini dell’errore scusabile e della rimessione in termini.
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