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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30147/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il porto di un manganello sfollagente telescopico rinvenuto all'interno di un furgone durante un controllo del 23 aprile 2022. In sede di legittimità ha reiterato tre doglianze: (1) vizio processuale per la modalità di svolgimento dell'istruttoria dibattimentale in primo grado, poiché il giudice aveva acquisito, su accordo delle parti, il verbale di sequestro e le fotografie allegate senza un formale provvedimento di apertura dell'istruzione, assumendo un pregiudizio al diritto di difesa; (2) insussistenza della tipicità della condotta, sostenendo che il manganello non fosse occultato e che mancasse prova di una sua destinazione offensiva o di un dolo specifico a fini di offesa; (3) erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando il fatto che l'oggetto non era stato usato illecitamente e la condotta collaborativa tenuta nel procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e comunque infondate le censure sulla presunta lesione del diritto di difesa, osservando che l'acquisizione concordata del verbale di sequestro e delle fotografie non aveva pregiudicato le prerogative difensive dell'imputato, che aveva potuto formulare richieste e interloquire. Ha poi giudicato manifestamente infondata la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, affermando che il manganello sfollagente telescopico, per lunghezza e natura, è oggetto atto ad offendere e che la rilevanza penale dipende dalla potenziale destinazione all'offesa e dall'assenza di idonea e credibile giustificazione del porto fuori dall'abitazione, non essendo necessario dimostrare un dolo specifico di offesa. Infine, ha ritenuto corretta la negazione della particolare tenuità del fatto per la notevole potenzialità lesiva dell'oggetto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    Il porto fuori dall'abitazione di un oggetto atto ad offendere integra il reato quando l'agente non fornisca una idonea e credibile giustificazione del porto; non è richiesto il dolo specifico di offesa.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione della notevole potenzialità lesiva dell'oggetto e delle dimensioni del mezzo portato.

  • art. 606 c.p.p.

    In cassazione sono deducibili solo vizi logici o giuridici effettivi; il mero dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito e le censure generiche non sono idonee a fondare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 620 c.p.p.

    Non richiamato espressamente nel testo, ma il dispositivo applica le conseguenze economiche tipiche dell'inammissibilità del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera riproposizione di doglianze già disattese in appello, se non vengono individuati specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • In tema di porto di oggetti atti ad offendere, la rilevanza penale si collega alla potenziale attitudine offensiva del bene e all'assenza di una giustificazione seria e credibile del porto, non alla prova di un uso offensivo già avvenuto o di un dolo specifico di offesa.
  • L'acquisizione concordata di atti documentali in dibattimento non determina nullità o lesione del diritto di difesa se l'imputato è comunque posto in condizione di esercitare le proprie prerogative processuali.
  • La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando l'oggetto o la condotta presentino una notevole capacità lesiva, non essendo decisivo il solo comportamento collaborativo dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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