Cassazione Penale, Ordinanza n. 30132/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era manifestamente infondato in punto prescrizione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un solo motivo: sosteneva che, alla data della decisione di secondo grado (19 marzo 2024), fosse già maturato il termine massimo di prescrizione quinquennale relativo alla contravvenzione contestata, prevista dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, rilevando che il corso della prescrizione era stato sospeso per effetto della normativa emergenziale pandemica dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e, successivamente, ai sensi dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., dal periodo 8 luglio 2023 fino alla data della sentenza impugnata. Pertanto, al momento della sentenza di appello il termine non era ancora spirato e, comunque, l'inammissibilità del ricorso impediva di rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
individua la contravvenzione oggetto del giudizio; il ricorrente ne deduceva la prescrizione quinquennale.
commi secondo, terzo e quarto
disciplina la sospensione del corso della prescrizione; nel caso concreto la Corte ha applicato la sospensione per il periodo 8 luglio 2023-19 marzo 2024, richiamando il testo introdotto dalla l. 103/2017 e ritenuto applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
non consente la rilevazione e dichiarazione delle cause di non punibilità quando il ricorso è inammissibile, salvo situazioni non ricorrenti nel caso di specie.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
richiamata per il testo dell'art. 159 cod. pen. in tema di sospensione della prescrizione.
legge 27 novembre 2021, n. 134
art. 2, comma 1, lett. a)
richiamata per delimitare l'ambito di applicazione temporale della disciplina della prescrizione richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando l'unico motivo di ricorso si risolve in una censura manifestamente infondata sulla prescrizione, il ricorso è inammissibile e non consente la formazione di un valido rapporto di impugnazione.
- La sospensione del corso della prescrizione va considerata ai fini del computo del termine massimo, anche se dipende da discipline speciali sopravvenute, purché applicabili ratione temporis al reato contestato.
- L'inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione la rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche se la prescrizione è maturata dopo la sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la Corte deve condannare al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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