Cassazione Penale, Ordinanza n. 30134/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda l'esecuzione di due pene detentive definitive riportate dallo stesso soggetto: una per un reato in materia di narcotraffico, espiata tra il 12 aprile 2023 e il 24 settembre 2024, e una per rapina commessa nel 2016. Il condannato aveva chiesto che quel medesimo periodo di privazione della libertà fosse imputato, a titolo di fungibilità, anche alla pena relativa alla rapina, sostenendo che il reato di rapina era stato commesso prima dell'esecuzione della pena per il reato di stupefacenti. Il ricorso contesta quindi il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha escluso la possibilità di computare lo stesso periodo di detenzione come espiazione parziale di entrambe le condanne.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della fungibilità operata dal giudice dell'esecuzione, affermando che il medesimo periodo di custodia/privazione della libertà non può essere imputato a due distinti titoli esecutivi, ossia a due diverse condanne definitive a pena detentiva. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva contestato né il calcolo della pena complessiva da espiare, pari a sei anni e otto mesi di reclusione, né l'originaria determinazione del fine pena. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma consente il computo nella pena da eseguire del periodo di custodia cautelare sofferta per lo stesso o per altro reato, anche se ancora in corso, e della pena detentiva espiata per altro reato solo nei casi espressamente previsti; non autorizza però a imputare il medesimo periodo di detenzione a due o più pene autonome.
Massime di principio
- Ai fini della fungibilità della pena, il medesimo periodo di privazione della libertà personale non può essere utilizzato come espiazione parziale di due distinte condanne definitive a pena detentiva.
- L'art. 657 c.p.p. opera nei limiti espressamente previsti dalla norma e non consente un duplicato computo del medesimo periodo detentivo, perché ciò determinerebbe un indebito privilegio per il condannato.
- Nel giudizio di esecuzione, la mancata contestazione del calcolo della pena complessiva e della data di fine pena può incidere negativamente sulla fondatezza dell'istanza di fungibilità.
- Quando il ricorso si risolve in una lettura della norma incompatibile con il suo testo e con la sua funzione, esso può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30111/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30132/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30133/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30135/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30136/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30138/2025 del 02/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →