Cassazione Penale, Ordinanza n. 30111/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di impugnazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, secondo la statuizione finale in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Velletri del 7 settembre 2023. Dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto tardivo: la decisione di primo grado era stata deliberata il 6 settembre 2023 con riserva di deposito dei motivi entro 60 giorni; tale termine scadeva il 5 novembre 2023, senza applicazione della sospensione feriale. La sentenza è stata depositata l'11 ottobre 2023, sicché il termine di 45 giorni per impugnare ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. ha iniziato a decorrere il 6 novembre 2023. Poiché il ricorso è stato depositato telematicamente solo il 3 maggio 2024, la Corte lo ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile. Il contenuto sostanziale dei motivi di doglianza non è indicato nel testo.
Norme richiamate
al termine ex art 544 cod proc pen non si applica la sospensione feriale
Il termine per il deposito della sentenza con motivazione riservata non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il termine di 45 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ha iniziato a decorrere il 6 novembre 2023
Il termine per impugnare decorre dal momento indicato dalla disciplina richiamata e, nel caso concreto, dalla data di inizio del computo individuata dalla Corte.
la sentenza impugnata è stata deliberata il 6 settembre 2023 e il tribunale ha riservato il deposito dei motivi in giorni 60
La decorrenza del termine di impugnazione è stata collegata al deposito della motivazione entro il termine assegnato dal giudice.
Massime di principio
- Quando la sentenza è pronunciata con motivazione riservata, il termine assegnato per il deposito dei motivi non è soggetto alla sospensione feriale.
- Il termine per proporre ricorso per cassazione deve essere calcolato in modo rigoroso: la tardività del deposito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, rileva la data di deposito effettivo dell'atto impugnatorio e non la sola volontà di impugnare manifestata dalla parte.
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