Cassazione Penale, Ordinanza n. 30135/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna altresì al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 4 dicembre 2024. La Corte rileva che il gravame è inammissibile perché, nel giudizio di legittimità, il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. La proposizione personale determina quindi una causa di inammissibilità. Non emergono dal testo ulteriori censure di merito relative al provvedimento di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Il ricorso dell'imputato deve rispettare le forme previste per il giudizio di cassazione; nel caso considerato non è sufficiente la proposizione personale del gravame.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso proposto dall'imputato personalmente è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte senza esame delle doglianze di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'errore processuale, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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