Cassazione Penale, Ordinanza n. 30136/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La vicenda riguarda un'aggressione posta in essere da quattro persone ai danni di un'unica vittima, colpita con numerosi pugni e calci e poi ricoverata con prognosi riservata. In appello era stata contestata l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5, c.p. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo, in sostanza, che non vi fosse stata una situazione concreta di vulnerabilità della persona offesa e che l'azione non fosse stata simultanea, essendo i colpi inferti in successione e non all'unisono. La Corte di cassazione ha esaminato la motivazione di merito e l'ha ritenuta conforme al consolidato indirizzo secondo cui la minorata difesa richiede una situazione concreta di particolare vulnerabilità della vittima, non bastando l'idoneità astratta delle circostanze di tempo, luogo o persona. Ha ritenuto inoltre non decisiva la mancata contemporaneità dei colpi, poiché l'orario notturno e l'evidente sproporzione numerica tra aggressori e vittima avevano comunque favorito la consumazione del reato.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 5, c.p.
La circostanza aggravante ricorre solo quando le condizioni di tempo, luogo o persona di cui l'agente abbia profittato determinino in concreto una particolare vulnerabilità della vittima; non è sufficiente una mera idoneità astratta a favorire il reato.
art. 616 c.p.p.
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per integrare l'aggravante della minorata difesa è necessario che le circostanze di tempo, luogo o persona si traducano in concreto in una effettiva situazione di vulnerabilità del soggetto passivo; la verifica è fattuale e non può fondarsi su presunzioni astratte.
- L'orario notturno e la sproporzione numerica tra aggressori e vittima possono costituire indici significativi della minorata difesa quando, nel caso concreto, abbiano effettivamente facilitato la commissione del fatto e ridotto la possibilità di reazione o di intervento di terzi.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione di merito, se quest'ultima è logica, coerente e aderente alle risultanze istruttorie.
- La mancata simultaneità materiale delle condotte degli aggressori non esclude di per sé la sussistenza della minorata difesa, se il contesto complessivo ha comunque agevolato l'azione criminosa.
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