Cassazione Penale, Ordinanza n. 30133/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha condannato altresì al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Dall'ordinanza emerge che i motivi non erano calibrati sul procedimento concreto: l'atto di impugnazione faceva riferimento alla continuazione e a un aumento di pena per più reati, ma il processo aveva riguardato in primo grado, con rito ordinario, un unico reato. Il ricorrente censurava anche il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; tuttavia la Corte rileva che la pena era stata determinata partendo dal minimo edittale di un anno di reclusione e che erano state applicate nella massima estensione sia la riduzione per le attenuanti generiche sia quella per il vizio parziale di mente. La Corte aggiunge che, per i numerosi precedenti penali, anche specifici, l'imputato non poteva beneficiare della sospensione condizionale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la concreta struttura del procedimento e deducono censure incongrue rispetto alla decisione impugnata.
- Quando il processo riguarda un solo reato, è inconferente lamentare un aumento di pena a titolo di continuazione.
- La censura sulla dosimetria della pena non è fondata se il giudice di merito ha già applicato il minimo edittale e ha riconosciuto integralmente le riduzioni dovute alle circostanze attenuanti e al vizio parziale di mente.
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata in presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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