Cassazione Penale, Sentenza n. 25234/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (sorpreso fuori dal comune di residenza). Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del giudizio di secondo grado per mancata trattazione orale nonostante richiesta scritta (art. 420-ter c.p.p. e art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149); 2) omissione della pronuncia sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente: il ricorrente aveva depositato tempestivamente la richiesta di trattazione orale ma la Corte di appello aveva deciso in camera di consiglio senza consentire l'intervento delle parti. Ciò integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando la richiesta sia stata tempestivamente trasmessa in cancelleria. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio con trattazione orale. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite dalla declaratoria di nullità.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
art. 75, comma 2 (richiamato come riferimento al reato contestato relativo alla violazione degli obblighi della sorveglianza speciale)
Norma sostanziale che disciplina la fattispecie per cui il ricorrente è stato condannato (inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione).
Richiamata come norma processuale collegata alle modalità di svolgimento del giudizio d'appello; nella vicenda ha rilievo la disciplina speciale emergenziale richiamata dall'art. 23 del d.l. 149/2020.
d.l. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23 (poi abrogato)
comma 1: "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli ... la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori"; comma 4: "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto ... entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza"
Stabilisce il regime emergenziale per decisione in camera di consiglio salvo che una parte o il PM chiedano per iscritto la discussione orale nei termini previsti. Se la richiesta è tempestiva e trasmessa, il giudizio in assenza integra nullità.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata celebrazione del giudizio con le garanzie previste (qui la trattazione orale richiesta e tempestivamente trasmessa) configura una nullità generale a regime intermedio che comporta annullamento e rinvio.
"non punibilità per particolare tenuità del fatto"
Norma sostanziale sulla causa di non punibilità per particolare tenuità; il giudice d'appello era censurato per non aver deciso la richiesta, ma la questione è stata assorbita dalla nullità processuale rilevata.
Massime di principio
- Se, nell'ambito delle disposizioni emergenziali che permettono decisioni in camera di consiglio, una parte presenta per iscritto e nei termini la richiesta di discussione orale e la cancelleria la riceve tempestivamente, la Corte non può decidere in assenza della parte: la decisione in tal caso è affetta da nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- La nullità per omissione della trattazione orale, quando ricorrono i presupposti formali (termine e trasmissione), è talmente rilevante da assorbire ulteriori vizi di motivazione, comportando annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- La disciplina emergenziale (es. art. 23 d.l. 149/2020) va applicata con attenzione formale: il rispetto dei termini e delle modalità di deposito/trasmissione delle richieste delle parti è essenziale per preservare il diritto alla trattazione orale.
- In sede di rinvio la Corte di appello dovrà riesaminare tutte le questioni sostanziali (es. 131-bis, attenuanti) che erano state sollevate, con obbligo di decisione motivata, non potendo più essere sorrette dall'annullamento per nullità procedurale.
- L'abrogazione successiva di una norma emergenziale non esclude l'applicazione delle sue disposizioni ai procedimenti svolti nel periodo in cui la norma era vigente; i diritti sostanziali e processuali acquisiti o esercitati durante quel periodo restano protetti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25081/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25085/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25086/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →