Cassazione Penale, Sentenza n. 29401/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un episodio avvenuto in un locale di Pescara, nel quale l'imputato, dopo una fase iniziale di aggressione subita da parte di due persone, li avrebbe raggiunti all'esterno e colpiti con un coltello: una persona offesa veniva attinta all'addome con un fendente e un'altra alle gambe con più colpi. I giudici di merito hanno ritenuto integrati il tentato omicidio, le lesioni personali aggravate e il porto ingiustificato di coltello, escludendo la legittima difesa e l'eccesso colposo, riconoscendo la provocazione come attenuante equivalente alla recidiva e irrogando la pena di sei anni di reclusione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: travisamento della prova e motivazione illogica nella ricostruzione dei fatti e nell'esclusione della legittima difesa reale o putativa; mancato riconoscimento della scriminante o dell'eccesso colposo; erronea qualificazione del primo capo come tentato omicidio per assenza di dolo omicidiario, in un contesto di impeto e provocazione; motivazione apparente sulla diminuzione per il tentativo; eccessivo aumento per la continuazione; erroneo riconoscimento della recidiva reiterata specifica e ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero meramente fattuali o rivalutative e non colpissero davvero la motivazione della sentenza impugnata, in un quadro di doppia conforme. Ha confermato che la legittima difesa era insussistente perché l'offesa era cessata e l'imputato aveva avuto la possibilità di allontanarsi, ma aveva invece ripreso autonomamente l'azione offensiva con un'arma da taglio; ha escluso anche la legittima difesa putativa e, quindi, l'eccesso colposo. Ha ritenuto corretta la qualificazione del primo fatto come tentato omicidio, desumendo il dolo omicidiario dalla zona vitale colpita, dall'arma usata, dalla direzione e intensità dei colpi e dalle gravissime lesioni riportate. Ha ritenuto congrua la motivazione sulla misura della riduzione per il tentativo, sugli aumenti per la continuazione, sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguenza finale: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso entro i limiti strettamente necessari per la motivazione
norma evocata dalla difesa sui criteri di valutazione della prova; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio
richiamato ai fini della legittima difesa; la Corte ne esclude la configurabilità perché l'offesa attuale era cessata e l'imputato poteva allontanarsi
richiamato per l'eccesso colposo; la Corte afferma che esso presuppone l'esistenza di una scriminante in radice configurabile
richiamato per la legittima difesa putativa; l'errore deve fondarsi su elementi di fatto concreti e ragionevoli, non su una percezione meramente soggettiva
richiamato per il delitto tentato e per la diminuzione di pena; la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente
richiamato per la continuazione e per l'aumento di pena
richiamato quale parametro dei vizi deducibili in cassazione; la Corte ne delimita l'operatività nei casi di doppia conforme
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
richiamato per l'anonimizzazione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme, non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove: il vizio di motivazione è deducibile solo entro confini rigorosi, quando siano stati omessi temi probatori decisivi o vi sia un travisamento manifestamente rilevante emerso in entrambi i gradi di merito.
- La legittima difesa presuppone un pericolo attuale di offesa ingiusta e una reazione necessaria; è esclusa quando l'agente abbia contribuito alla situazione pericolosa o abbia la concreta possibilità di allontanarsi senza pregiudizio.
- La legittima difesa putativa richiede un errore fondato su elementi fattuali concreti e ragionevoli: non basta una percezione soggettiva del pericolo, se la fase aggressiva è cessata e l'agente riprende volontariamente l'iniziativa offensiva.
- L'eccesso colposo può essere esaminato solo se la scriminante è astrattamente e concretamente configurabile; non è invocabile quando manchi in radice una situazione difensiva attuale.
- Il dolo di omicidio può essere desunto ex ante da indici oggettivi convergenti quali la zona vitale colpita, il tipo di arma, la direzione e la violenza del colpo, nonché dalla dinamica complessiva dell'azione; il carattere d'impeto o la provocazione non escludono di per sé l'elemento soggettivo del tentato omicidio.
- La determinazione della diminuente per il tentativo, degli aumenti per continuazione, del riconoscimento della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica.
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