Cassazione Penale, Ordinanza n. 00088/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Udine alla pena di euro 3.000 di ammenda per porto ingiustificato di coltello, con riconoscimento dell'attenuante speciale di lieve entità prevista dalla legge sulle armi. Nel ricorso per cassazione il difensore ha articolato tre motivi: 1) ha censurato l'affermazione di responsabilità sostenendo che il giudice di merito avrebbe ignorato la spiegazione fornita dall'imputato, secondo cui il coltello era utilizzato per la pesca ed era stato dimenticato in auto, e che tale dichiarazione era stata acquisita in dibattimento; 2) ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo incongruo negarle pur avendo riconosciuto l'attenuante speciale di cui al comma 3 dell'art. 4 l. n. 110/1975, e valorizzando la natura non a scatto del coltello e la collaborazione processuale dell'imputato; 3) ha contestato il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la motivazione fosse illogica perché basata sulle modalità del fatto già ritenute di lieve entità e su un preteso precedente penale che, secondo il casellario, non esisteva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già valutato la giustificazione offerta dall'imputato come vaga, e che mirasse comunque a una rivalutazione del merito. Ha poi rilevato che il "giustificato motivo" del porto dell'arma rappresenta un'eccezione la cui prova incombe sull'imputato. Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati generici: non vi è contraddizione tra il riconoscimento dell'attenuante speciale e il diniego delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale, perché si tratta di valutazioni fondate su presupposti diversi; inoltre il giudice di merito può fondare il diniego delle generiche anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Il porto del coltello è vietato salvo che l'imputato dimostri un giustificato motivo; tale motivo costituisce un'eccezione alla configurabilità del reato e grava sull'imputato l'onere della prova.
La difesa richiama l'acquisizione dell'interrogatorio dell'imputato in dibattimento, ma la Corte osserva che ciò non incide sulla valutazione del merito.
Il giudice di merito può valorizzare uno solo degli elementi indicati nella norma come prevalente ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche.
Viene richiamato per escludere che l'assenza di precedenti penali renda di per sé decisivo il riconoscimento delle attenuanti generiche; il dato non è di per sé dirimente alla luce del disposto del comma 3.
Massime di principio
- Nel reato di porto di oggetti atti ad offendere, il "giustificato motivo" non opera come semplice allegazione difensiva, ma come circostanza eccezionale che deve essere dimostrata dall'imputato; la sua valutazione richiede un collegamento concreto tra la natura dell'oggetto, le modalità del fatto, le condizioni soggettive e le esigenze invocate.
- La motivazione di merito che qualifichi come vaga o non convincente la giustificazione del porto dell'arma non è censurabile in cassazione se il ricorso si limita a prospettare una diversa lettura del fatto.
- L'attenuante speciale di lieve entità prevista per i reati concernenti le armi è autonoma rispetto alle circostanze attenuanti generiche: il riconoscimento della prima non impone automaticamente il riconoscimento delle seconde.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dalla valorizzazione di un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto dei criteri ritenuti decisivi.
- Non vi è incompatibilità necessaria tra il riconoscimento di una attenuante speciale fondata sulla minore offensività del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena, poiché il relativo giudizio attiene alla prognosi sulla futura astensione dal reato e non è presunto dall'attenuante.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle circostanze fattuali o della personalità dell'imputato quando il giudice di appello o di primo grado abbia già espresso una motivazione logica e non contraddittoria.
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