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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00053/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato, tramite il difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia che aveva respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare. Con il primo motivo ha chiesto, in sostanza, una rivalutazione nel merito della decisione, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avesse considerato una relazione sanitaria del 24 novembre 2023; la Corte ha però rilevato che tale relazione era stata espressamente esaminata e valorizzata dal Tribunale, il quale ne aveva tratto conferma della compatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime detentivo. Con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., la violazione degli artt. 27, comma 3, e 31 Cost.; la Corte ha osservato che l'inosservanza di norme costituzionali non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p., potendo semmai rilevare come fondamento di una questione di legittimità costituzionale, che però non era stata proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una non consentita rilettura del merito e degli elementi di fatto posti a base dell'ordinanza impugnata, mentre il secondo motivo era formulato per un vizio non previsto tra quelli deducibili in cassazione, essendo stata denunciata la violazione di disposizioni costituzionali. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi previsti dalla norma; la deduzione della violazione di disposizioni costituzionali non è, di per sé, un motivo autonomamente ricorribile ex art. 606 c.p.p.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    La sua asserita violazione non è deducibile direttamente come motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., ma può semmai fondare una questione di legittimità costituzionale.

  • art. 31 Cost.

    Anche la sua asserita violazione non integra un motivo autonomo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze fattuali già esaminate dal giudice di merito o di sorveglianza.
  • La deduzione della violazione di norme costituzionali non costituisce, di regola, un autonomo motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; se del caso, la questione va veicolata come questione di legittimità costituzionale.
  • Quando il giudice di merito abbia esaminato la documentazione sanitaria invocata dalla difesa, non è configurabile un omesso esame deducibile in cassazione se la doglianza mira soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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