Cassazione Penale, Ordinanza n. 00054/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la domanda di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali. Nel corso del giudizio di legittimità è però emerso che il fine pena era già spirato prima dell'udienza e che il ricorrente era stato effettivamente scarcerato per espiazione della pena in data 10.5.2024. La Corte ha quindi esaminato solo la persistenza dell'interesse ad impugnare e ha ritenuto che, per effetto dell'intervenuta espiazione della pena detentiva, fosse venuto meno l'interesse attuale e concreto alla decisione sul ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'avvenuta espiazione della pena abbia eliminato l'utilità concreta e attuale dell'impugnazione avverso il rigetto della misura alternativa. In conseguenza dell'inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse, non ha disposto condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, c.p.p.
L'interesse all'impugnazione è una condizione dell'impugnazione e va valutato in chiave utilitaristica: occorre una concreta utilità derivante dall'eventuale accoglimento del gravame, rispetto alla decisione impugnata.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando difetta l'interesse ad impugnare, anche per sopravvenuta carenza di interesse determinata da mutamenti della situazione di fatto o di diritto.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj
Le Sezioni Unite definiscono l'interesse ad impugnare come finalizzato a rimuovere uno svantaggio processuale o a conseguire una utilità più vantaggiosa, e riconducono la sopravvenuta carenza d'interesse alla perdita di attualità della finalità perseguita dall'impugnante.
Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale
In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni legate al difetto di interesse non segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, secondo il principio richiamato dalla Corte.
Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta
Conferma che, in ipotesi di inammissibilità per carenza di interesse, non è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e valutato secondo un criterio utilitaristico: il gravame è proponibile solo se l'accoglimento può eliminare un pregiudizio o apportare un vantaggio effettivo.
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene l'espiazione della pena detentiva oggetto del procedimento di sorveglianza, viene meno l'interesse ad ottenere una decisione sulla domanda di misura alternativa collegata a quella pena.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
- In caso di inammissibilità dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse, non devono essere poste a carico del ricorrente le spese processuali né la somma in favore della Cassa delle ammende.
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