Cassazione Penale, Ordinanza n. 00055/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato con sentenza del Tribunale poi confermata in appello e divenuta irrevocabile, che in fase esecutiva ha chiesto al Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna. L'istanza è stata dichiarata inammissibile. Nel ricorso per cassazione il difensore ha articolato due censure: con la prima ha contestato l'erronea applicazione della legge in relazione al decreto di latitanza emesso nella fase di cognizione, sostenendo che fosse nullo perché fondato sulla ritenuta conoscenza del procedimento derivante dalla nomina di un difensore fiduciario priva di riferimenti specifici al numero del procedimento e all'autorità giudiziaria; con la seconda ha censurato la valutazione di irrilevanza del difetto di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, difetto che lo stesso giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto, sostenendo che tale omissione avrebbe inciso sulla formazione del titolo esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite le doglianze perché dirette a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice dell'esecuzione con corretti argomenti giuridici. Sul primo motivo ha condiviso il rilievo secondo cui, in fase esecutiva, può essere contestata solo la validità della notifica dell'estratto contumaciale nei processi definiti prima della L. n. 67 del 2014, mentre nel caso concreto non era stata proposta una specifica richiesta in tal senso; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la nomina del difensore di fiducia non richiede, di regola, l'indicazione puntuale del procedimento quando la procura sia ritualmente depositata in atti. Sul secondo motivo ha ribadito che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non incide sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal difensore di fiducia, perché deve presumersi la conoscenza della decisione e la condivisione dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, ma non al versamento della somma alla Cassa delle ammende, per l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche in ragione di un contrasto giurisprudenziale sul primo motivo.
Norme richiamate
L. n. 67 del 2014
richiamata per distinguere i processi conclusi prima della sua entrata in vigore, nei quali assume rilievo la notifica dell'estratto contumaciale
art. 627 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma la decisione si colloca in sede esecutiva e riguarda la deducibilità di questioni relative alla validità del titolo e delle notifiche
art. 175 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma il tema trattato è quello della conoscenza del procedimento e delle notifiche all'imputato assente/contumace
art. 648 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma il provvedimento assume come presupposto l'irrevocabilità della sentenza e quindi la formazione del titolo esecutivo
art. 616 c.p.p.
implicito nel richiamo alla condanna alle spese e alla mancata condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa
art. 24 Cost.
non citato espressamente nel testo, ma il tema del diritto di difesa e della conoscenza del processo è sullo sfondo della decisione
Massime di principio
- In sede esecutiva non è consentito riproporre in modo generico censure sulla validità del decreto di latitanza; la doglianza è scrutinabile solo nei limiti in cui si traduca in una specifica contestazione della validità della notificazione dell'estratto contumaciale, quando il processo sia stato definito prima della disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014.
- La nomina del difensore di fiducia, ritualmente depositata in un procedimento già individuato, è idonea a fondare la conoscenza del processo senza necessità di un'indicazione puntuale del numero di procedimento o dell'autorità giudiziaria, salvo che il mandato sia espressamente circoscritto.
- L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non incide, di per sé, sulla validità del ricorso per cassazione proposto ritualmente dal difensore di fiducia, poiché il rapporto fiduciario consente di presumere la conoscenza della decisione e la condivisione dell'impugnazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito o dell'esecuzione, quando la risposta resa nel provvedimento impugnato sia sorretta da argomentazioni giuridiche corrette.
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