Cassazione Penale, Ordinanza n. 00048/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per ricettazione e poi destinatario in appello di una decisione che, in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato l'affermazione di responsabilità limitandosi a rideterminare la pena, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., sostenendo che, pur essendo stata irrogata una pena inferiore a due anni di reclusione, la Corte di appello non aveva riconosciuto il beneficio, pur invocato dalla difesa, sebbene non inserito nell'accordo concordato.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza sul beneficio della sospensione condizionale, perché ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza di appello, emessa con motivazione contestuale e depositata in udienza il 7 marzo 2024, comportava per l'imputato giudicato in assenza un termine di trenta giorni per impugnare, scaduto il 6 aprile 2024; il ricorso, invece, è stato depositato il 9 aprile 2024. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
richiamato come base del concordato in appello che ha portato alla parziale riforma della sentenza di primo grado e alla sola rideterminazione della pena.
art. 648 c.p.
indicato quale reato per il quale era stata confermata l'affermazione di penale responsabilità, cioè la ricettazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
dedotto dal ricorrente quale parametro della censura per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 163 c.p.
richiamato dalla difesa come norma relativa alla sospensione condizionale della pena, beneficio richiesto ma non riconosciuto dalla Corte di appello.
art. 161 cod. pen.
citato nel ricorso come riferimento al beneficio della sospensione condizionale, secondo quanto riportato nel testo.
art. 585, comma 1, lett. a), e comma 1-bis, c.p.p.
utilizzato dalla Corte per determinare il termine di impugnazione di trenta giorni per l'imputato giudicato in assenza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
posto a fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'imputato è giudicato in assenza e la sentenza di appello è depositata con motivazione contestuale, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre secondo la disciplina speciale dell'art. 585 c.p.p. e va computato in trenta giorni; il deposito oltre tale termine determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità per tardività assorbe ogni questione di merito dedotta nel ricorso, impedendo alla Corte di cassazione di esaminare le censure relative al trattamento sanzionatorio o alla concessione di benefici penali.
- Nel giudizio concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la conferma della responsabilità e la sola rideterminazione della pena non escludono in astratto la proponibilità di doglianze sul trattamento sanzionatorio, ma tali questioni restano comunque soggette alle regole ordinarie di impugnazione, compresi i termini.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00051/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00053/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00054/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00055/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00057/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00058/2025 del 02/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →