Cassazione Penale, Ordinanza n. 00051/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. il G.i.p. aveva applicato all'imputato la pena concordata di due anni e otto mesi di reclusione e 800 euro di multa per indebito utilizzo di carta bancomat e per due truffe, una consumata e una tentata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, gli elementi indiziari avrebbero imposto una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; inoltre la motivazione sarebbe mancante o comunque insufficiente sulle ragioni della condanna. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi non rientravano tra quelli proponibili avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva comunque richiamato le prove raccolte in indagine, inclusa la confessione resa dall'imputato all'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando l'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito resta ferma, con applicazione della pena concordata.
Norme richiamate
è richiamato come base del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti
la sua applicazione è invocata dalla difesa; la Corte ribadisce che il proscioglimento è rilevante in cassazione solo se la causa di non punibilità emerga in modo evidente dal testo della sentenza
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo doglianze sulla motivazione salvo i casi consentiti
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
è la base processuale dell'inammissibilità del ricorso proposto fuori dai casi consentiti
regola la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere utilizzato per censurare in via generale la motivazione o la valutazione del merito.
- La deduzione del vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è scrutinabile in cassazione solo quando dalla sentenza impugnata risulti in modo immediato ed evidente una causa di non punibilità; in difetto, la motivazione può essere anche sintetica o meramente enunciativa.
- Quando il giudice di merito fonda il patteggiamento su elementi acquisiti in indagine e richiama anche la confessione dell'imputato, non è configurabile un vizio denunciabile in cassazione se la censura mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella sua proposizione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00048/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00053/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00054/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00055/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00057/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00058/2025 del 02/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →