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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00057/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma. Con l'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la decisione di merito le avrebbe negate solo in ragione dei precedenti penali dell'imputato, senza una effettiva valutazione degli altri indici di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non si fosse basata solo sui precedenti dell'imputato, ma anche sulla gravità del fatto, desunta dalla descrizione della condotta, e comunque sull'assenza di elementi favorevoli. La censura difensiva è stata ritenuta non confrontarsi con la reale motivazione della decisione, attribuendole un contenuto diverso da quello effettivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche uno solo degli elementi indicati dalla norma, ritenuto prevalente, in particolare riferito alla personalità del colpevole, all'entità del reato o alle modalità esecutive.

  • art. 62-bis c.p.

    La pronuncia riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sindacabile solo nei limiti di una motivazione non apparente o manifestamente illogica; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., potendo fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto decisivo, purché la motivazione sia congrua e non apparente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato non solo con i precedenti penali dell'imputato, ma anche con la gravità concreta del fatto e con l'assenza di elementi di segno positivo.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che non si confronti con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e attribuisca ad essa un contenuto diverso da quello reale.
  • La contestazione della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non può tradursi in una mera rilettura alternativa degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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