Ordinanza n. 2708/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare resa dal TAR Veneto sezione IV n. 279 2026 depositata in data 8 maggio 2026 con la quale è stata respinta la istanza di sospensione degli atti impugnati in primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto, Sez. IV, che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Veneto che aveva negato la sospensione degli atti relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 953,44 kW. La controversia riguarda principalmente la formazione per silentium del titolo abilitativo previsto dall'art. 8, comma 6, primo periodo, d.lgs. n. 190/2024, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata (PAS). Nel procedimento, la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, prescrivendo l'impiego di pannelli color coppo. L'appellante aveva tuttavia già installato pannelli scuri; la conferenza di servizi del 24 marzo 2026 aveva quindi disposto la chiusura del procedimento, rilevando la necessità di sottoporre le opere realizzate alla procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR, ma non ha disposto la sospensione sostanziale degli atti né riconosciuto, in questa fase, la definitiva formazione del titolo abilitativo. Ha ritenuto che le questioni controverse richiedessero un approfondimento in sede di merito e che, considerata la complessità della vicenda, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita trattazione del merito in primo grado. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR Veneto per la fissazione dell'udienza. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 8, comma 6, primo periodo, d.lgs. n. 190/2024
È indicato come fondamento della controversa formazione per silentium del titolo abilitativo nell'ambito della procedura abilitativa semplificata per l'impianto fotovoltaico.
È richiamato quale disciplina applicabile all'accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere già realizzate.
Consente, quando le esigenze cautelari sono adeguatamente tutelabili mediante la sollecita trattazione del merito, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare, quando le questioni controverse presentano particolare complessità e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
- La previa realizzazione di opere difformi dalle prescrizioni espresse dall'autorità paesaggistica può rendere necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere già eseguite, ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004; la questione deve essere valutata nel merito quando incide sulla formazione o sull'efficacia del titolo abilitativo semplificato.
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