Ordinanza n. 504/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza balneare comunale, limitatamente al divieto di condurre o far permanere animali sulle spiagge libere comunali nella fascia oraria 08:00-19:00
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato l'ordinanza balneare comunale nella parte in cui vieta, sulle spiagge libere, di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, dalle ore 08:00 alle ore 19:00, salvo i cani guida per non vedenti e i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato seri dubbi preliminari sull'ammissibilità del ricorso, poiché agli atti non risultava provata la notificazione del ricorso al Comune, rimasto non costituito. La questione sottoposta alla ricorrente è stata esclusivamente quella della prova dell'avvenuta notifica.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha deciso sull'illegittimità del divieto di accesso degli animali alle spiagge. Rilevata la possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione all'amministrazione resistente, ha assegnato alla ricorrente cinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione e l'eventuale documentazione comprovante la notifica. Il Collegio ha riservato ogni decisione, anche ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha assegnato alle parti un termine per il contraddittorio scritto sulla questione rilevata d'ufficio, relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione.
art. 60 c.p.a.
La decisione è stata riservata anche ai sensi della disposizione che consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve consentire alla parte interessata di interloquire sulla questione prima di definirla, assegnando un termine per il deposito di memorie e della documentazione pertinente.
- La mancata costituzione dell'amministrazione resistente non esonera il ricorrente dall'onere di provare l'avvenuta notificazione del ricorso; l'assenza di tale prova può determinare seri dubbi sull'ammissibilità del giudizio e giustifica un'apposita interlocuzione processuale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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