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Ordinanza

Ordinanza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 di una procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro relativo a studi idrogeologici, nonché gli atti di attribuzione di zero punti all'offerta tecnica quantitativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione del Lotto 1 e gli atti con cui la stazione appaltante ha attribuito loro zero punti per il criterio quantitativo relativo al possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, collocandoli al secondo posto. Hanno sostenuto, in sostanza, l'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio premiale e hanno chiesto l'annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale accordo quadro, l'aggiudicazione in loro favore e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il disciplinare prevedeva l'attribuzione di due punti previa dichiarazione e allegazione della certificazione. I ricorrenti partecipavano come concorrenti riuniti in un costituendo consorzio ordinario; il Collegio ha esaminato, in sede cautelare, se la certificazione potesse essere posseduta soltanto da alcuni componenti oppure dovesse risultare posseduta da ciascuna impresa partecipante.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficiente fumus boni iuris. In base al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che, nel consorzio ordinario costituendo, siano le singole imprese componenti a partecipare alla gara e che, trattandosi di prestazioni omogenee svolte da tutti i componenti senza distinzione tra prestazioni principali e secondarie, la certificazione di qualità, quale requisito tecnico soggettivo, debba essere posseduta da ciascuna impresa. Il Collegio ha ritenuto tale conclusione applicabile anche quando la certificazione costituisce un elemento premiale, poiché il riconoscimento del punteggio sulla base del possesso da parte di un solo componente vanificherebbe la funzione del criterio, consentendo che solo una parte delle prestazioni sia eseguita da un soggetto certificato. Sono stati ritenuti non decisivi i precedenti invocati dai ricorrenti. Non è stata ravvisata la necessità di una sospensione dell'aggiudicazione. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 23 settembre 2026 e le spese sono state compensate per la novità delle questioni, anche in rapporto al nuovo codice dei contratti pubblici.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base del sommario esame cautelare, il TAR ha respinto la domanda per l'insufficiente fondatezza del ricorso.

  • art. 15.3, sub b.1), del disciplinare di gara

    Mediante questo criterio quantitativo è valutato il possesso della certificazione 14001 in corso di validità; al fine di conseguire il punteggio (2 punti), il concorrente dovrà dichiarare il possesso mediante apposito parametro della busta tecnica, allegando copia della stessa

    Il criterio premiale è stato interpretato nel senso che, per un consorzio ordinario costituendo chiamato a svolgere prestazioni omogenee con tutti i propri componenti, la certificazione deve essere posseduta da ciascuna impresa concorrente.

  • art. 87 d.lgs. 50/2016

    La certificazione di qualità è considerata un requisito tecnico di carattere soggettivo e non oggettivo; quando non vi siano prestazioni principali e secondarie differenziate, deve essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa componente del raggruppamento.

Massime di principio

  • Quando un consorzio ordinario costituendo partecipa a una gara, sono le singole imprese che lo compongono a rivestire la qualità di concorrenti, analogamente a quanto avviene per un raggruppamento temporaneo costituendo.
  • Se la lex specialis non distingue tra prestazioni principali e secondarie e tutti i componenti del consorzio ordinario devono eseguire prestazioni omogenee, una certificazione di qualità avente natura di requisito tecnico soggettivo deve essere posseduta da ciascuna impresa componente.
  • La medesima esigenza di possesso individuale della certificazione può operare anche quando essa non costituisce requisito di partecipazione, ma criterio premiale per l'attribuzione di punteggio: il punteggio non spetta se la certificazione è posseduta soltanto da alcuni componenti del raggruppamento o consorzio, poiché ciò comprometterebbe la funzione qualitativa del criterio rispetto all'intera prestazione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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