Ordinanza n. 12322/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'accesso agli atti richiesti con istanza presentata dalla ricorrente in data 26 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e per la condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, della documentazione richiesta dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti del 26 febbraio 2026, connessa al giudizio contro i decreti di approvazione degli elenchi dei beneficiari di contributi pubblici
Esito
La controversia
La ricorrente, già parte di un giudizio di annullamento contro i decreti ministeriali relativi all'ammissione a contributo di operatori economici della dorsale appenninica, ha presentato il 26 febbraio 2026 un'istanza di accesso documentale e civico generalizzato per ottenere, tra l'altro, la documentazione integrativa prodotta dai soggetti destinatari di soccorso istruttorio, le controdeduzioni ai preavvisi di rigetto, gli esiti dell'istruttoria, le osservazioni successive alla pubblicazione dei decreti e la documentazione relativa ai riesami delle domande. L'istanza è rimasta senza riscontro; la ricorrente ha quindi proposto, nel giudizio pendente, istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego e la condanna all'ostensione. Il Ministero del turismo ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati, sostenendo che essi fossero individuabili dall'elenco dei beneficiari pubblicato, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito per la presenza, nella documentazione, di dati personali anche sensibili. La ricorrente ha dedotto di non poter individuare i controinteressati, poiché i decreti indicavano soltanto genericamente il numero delle istanze sottoposte a soccorso istruttorio, preavviso di rigetto, osservazioni o riesame, senza specificare gli operatori interessati.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto condivisibile l'impossibilità oggettiva, per la ricorrente, di individuare i controinteressati, poiché i decreti ministeriali elencavano i beneficiari indicando numero di protocollo, ragione sociale, codice fiscale e importo, ma non chiarivano quali operatori fossero stati destinatari di soccorso istruttorio, preavvisi di rigetto, osservazioni o riesame. La comparazione dei decreti successivi non consentiva comunque un'identificazione certa. Poiché il Ministero del turismo è l'unico soggetto dotato della piena conoscenza degli operatori cui si riferisce la documentazione richiesta, il Collegio gli ha ordinato di comunicare alla ricorrente, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi dei controinteressati. Ha quindi ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio notificando a tutti i controinteressati il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale. La decisione sull'accesso e sulle ulteriori eccezioni di merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Costituiscono la base normativa dell'istanza di accesso documentale proposta dalla ricorrente; il testo non contiene una decisione definitiva sulla spettanza dell'accesso.
art. 5 d.lgs. 33/2013
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'istanza di accesso civico; il testo non contiene una decisione definitiva sulla relativa domanda.
art. 116, comma 2, c.p.a.
In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati.
Impone il rispetto del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati. Quando questi non siano immediatamente individuabili dal richiedente, il giudice può ordinare all'amministrazione, che disponga delle informazioni necessarie, di comunicarne i nominativi e può disporre la successiva integrazione del contraddittorio.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
È stato invocato dal Ministero quale limite all'accesso per la tutela della riservatezza e dei dati personali di terzi; la questione non è stata ancora decisa.
Massime di principio
- Nel giudizio connesso a una controversia pendente, l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. deve rispettare il contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati all'accesso.
- L'omessa notifica ai controinteressati non determina l'inammissibilità dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. quando il richiedente dimostri che essi non erano immediatamente individuabili sulla base degli atti ostensibili o dei provvedimenti pubblicati.
- Quando l'amministrazione è l'unico soggetto in possesso delle informazioni necessarie per individuare i controinteressati, il giudice può ordinarle di comunicare tali nominativi al richiedente e disporre che quest'ultimo integri successivamente il contraddittorio mediante notificazione.
- L'indicazione, in un elenco pubblico, dei beneficiari di un contributo non consente necessariamente di individuare i controinteressati rispetto a una richiesta riguardante specifiche attività istruttorie, come soccorso istruttorio, controdeduzioni, osservazioni o riesame, se l'atto non collega nominativamente ciascun operatore a tali attività.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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