Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12289/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento a) Del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 00028796 del 30/06/2025, comunicata in pari data, così disponeva: “Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espresso del procedimento amministrativo in oggetto, si fa presente che, permanendo le motivazioni ostative sopra indicate, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale e, pertanto, la Sua istanza domanda n. 22727, prot. n. 2440 del 25/01/2023 è rigettata. Il presente rigetto non inficia la possibilità di proporre nuovamente istanza di riconoscimento, avendo cura di corredarla con la necessaria documentazione”. b) Nonché della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241 del 24/03/2025. Di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente

Giustizia amministrativa202510576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito all'estero, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento, nonché la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Dal testo emerge che la controversia riguarda la prova documentale del conseguimento, all'estero, dell'Adeverinta ministeriale o certificazione finale di valore, successiva al Nivel e indicante la materia per la quale la ricorrente risulta abilitata. Il giudice non ha ancora esaminato i profili di rito e di merito e ha rilevato che la ricorrente non ha depositato tale documento, pur risultando, secondo la prassi richiamata, non difficoltoso ottenerlo.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, invitandola a depositare in giudizio l'Adeverinta ministeriale o certificazione finale di valore. Il Collegio ha evidenziato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato appare orientata a favore dell'accoglimento di ricorsi analoghi quando sia fornita, anche postumamente, la prova del conseguimento del documento, successivo al Nivel e recante l'indicazione della materia di abilitazione estera. Ogni valutazione sui profili processuali e sostanziali è stata espressamente lasciata impregiudicata. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.; la trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Non è stata quindi adottata una decisione definitiva sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi, senza che il TAR ne abbia ancora valutato la legittimità.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il mancato assolvimento dell'incombente istruttorio può essere valutato dal giudice ai fini della decisione secondo la disciplina dell'onere della prova.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dalla prova documentale di un requisito o di un fatto rilevante, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico della parte che tale prova non abbia ancora fornito, assegnando un termine per il deposito.
  • La produzione postuma della documentazione necessaria a dimostrare il conseguimento di un titolo o requisito può assumere rilievo nei giudizi amministrativi, quando la giurisprudenza di riferimento ammetta tale prova e il documento sia idoneo a comprovare in modo specifico il requisito controverso.
  • La mancata esecuzione dell'ordine istruttorio può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., senza che l'ordinanza istruttoria anticipi la decisione sui profili di rito o di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.