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Ordinanza

Ordinanza n. 506/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alle sentenze del TAR che avevano ordinato l’esecuzione di due decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 365/2018 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, relativo al pagamento di euro 3.648,82, oltre accessori e spese, nei confronti dell’ASP. Con sentenza n. 471/2025 il TAR aveva ordinato all’ASP di eseguire il decreto, nominando il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso dell’esecuzione commissariale sono emersi pagamenti anteriori alla formazione dei titoli giudiziali, nonché la duplicazione di alcune fatture nel distinto decreto ingiuntivo n. 374/2024, oggetto di altro giudizio di ottemperanza definito con sentenza n. 573/2025. Il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti circa gli importi ancora dovuti e le modalità di esecuzione. Il ricorrente ha riconosciuto, mediante diffida del 25 settembre 2025 depositata il 27 aprile 2026, la duplicazione delle fatture nn. 22 e 23 del 30 ottobre 2015 e ha chiesto che fossero conteggiate una sola volta, con esclusione dal secondo decreto dell’importo di euro 2.150,22. L’ASP non ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, non si è costituita nel giudizio di ottemperanza e non ha formulato eccezioni sui pagamenti anteriori alla formazione dei titoli.

La decisione

Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti e prorogato il termine per l’esecuzione commissariale. Ha affermato che, nell’ottemperanza a un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e non opposto, il giudice amministrativo e il Commissario ad acta possono esaminare soltanto fatti estintivi, modificativi o impeditivi successivi alla formazione del titolo. I pagamenti anteriori alla formazione del decreto ingiuntivo non possono essere fatti valere in sede esecutiva, perché avrebbero dovuto essere dedotti mediante opposizione al decreto; il giudicato copre anche l’inesistenza dei fatti anteriori non dedotti. L’eventuale pagamento di somme già incassate può eventualmente fondare un’azione autonoma di ripetizione dell’indebito da parte dell’amministrazione. Il Commissario deve quindi dare piena esecuzione ai due giudicati, senza detrarre i pagamenti anteriori ai titoli, ma deve detrarre euro 2.150,22 dal credito portato dal decreto n. 374/2024, poiché la dichiarazione del creditore sulla duplicazione delle fatture è stata qualificata come rinuncia parziale al credito. È stato ritenuto persistente l’inadempimento dell’ASP e il Commissario ad acta è stato onerato di provvedere direttamente e tempestivamente al pagamento delle somme dovute entro quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La Segreteria è stata inoltre incaricata di trasmettere l’ordinanza alle Procure della Repubblica competenti e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza alle decisioni giudiziali esecutive.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e di nominare un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo, non opposto, consolida il titolo giudiziale posto a fondamento dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Nell’ottemperanza a un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e non opposto, non possono essere dedotti fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori alla formazione del titolo, poiché tali fatti avrebbero dovuto essere fatti valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo.
  • Il giudice amministrativo investito dell’ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario non può svolgere una cognizione propria del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo né modificare il precetto contenuto nel titolo; può verificare soltanto vicende successive alla formazione del giudicato.
  • Il pagamento anteriore alla formazione del decreto ingiuntivo, anche se documentato in sede di ottemperanza, non estingue il credito consacrato nel titolo ai fini dell’esecuzione; l’amministrazione può eventualmente agire separatamente per la ripetizione dell’indebito, ove ne ricorrano i presupposti.
  • La rinuncia parziale al credito manifestata dal creditore nel corso del giudizio di ottemperanza comporta la riduzione dell’importo da eseguire, anche quando riguardi somme duplicate in distinti titoli giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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