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Ordinanza

Ordinanza n. 12319/2026 - Roma, Sezione 2Q

per la liquidazione del compenso spettante all’avvocato di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il ricorso R.G. n. 12665 del 2025, incardinato nei confronti del Ministero della cultura per il risarcimento del danno derivante dalla esclusione del documentario della ricorrente “Garbelli On Boxing/ Armato Solo Di Me Stesso” dal contributo selettivo di cui al bando 2022.

Giustizia amministrativa202512665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Istanza di liquidazione del compenso al difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Nel giudizio principale, proposto nei confronti del Ministero della cultura, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'esclusione di un documentario dal contributo selettivo previsto dal bando 2022. La competente Commissione del TAR aveva provvisoriamente ammesso la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore ha quindi presentato istanza di liquidazione del compenso. L'istanza è stata esaminata mentre il giudizio principale era ancora pendente nella fase di merito, essendo stata disposta un'istruttoria e fissata un'ulteriore udienza pubblica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002, la liquidazione del compenso debba essere effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo, oppure alla cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria procedente. Poiché il giudizio di merito non era ancora concluso e l'incarico difensivo non risultava cessato, mancava allo stato il presupposto per decidere sull'istanza; la liquidazione dovrà essere valutata al termine della fase di merito. Disposta la comunicazione alla Segreteria. La decisione non definisce il giudizio risarcitorio principale.

Norme richiamate

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto

    La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato presuppone la conclusione della fase o del grado processuale, salvo la cessazione dell’incarico; durante la pendenza della fase di merito l'istanza non può essere delibata.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002, il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è liquidato dall'autorità giudiziaria procedente al termine della singola fase o grado del processo, oppure al momento della cessazione dell'incarico.
  • Quando la fase di merito del giudizio è ancora pendente e non risulta cessato l'incarico difensivo, l'istanza di liquidazione del compenso presentata in corso di causa non può essere esaminata e deve essere dichiarato il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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