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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15428/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a due imputati, imputati con altri per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La riforma è intervenuta in esito a un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Uno dei ricorrenti ha censurato l'erronea interpretazione della legge penale quanto alla sua qualifica di partecipante stabile all'associazione dedita al traffico di stupefacenti. L'altro ha dedotto la violazione dell'art. 133 c.p., lamentando che il trattamento sanzionatorio fosse stato ingiustificatamente uniformato rispetto a concorrenti con ruoli diversificati. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché estranei al novero delle doglianze proponibili avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., trattandosi di contestazioni attinenti a motivi rinunciati o comunque alla determinazione della pena non tradottasi in illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che, nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti oggetto del giudizio di merito.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello delimita i motivi deducibili in cassazione; non sono ammesse censure su motivi rinunciati o sulla pena salvo illegalità della sanzione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nel contesto del concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano dei ricorsi in camera di consiglio.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza citata come tema non deducibile nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo profili specifici ammessi.

  • art. 1, comma 56, l. 23 giugno 2017, n. 103

    Norma istitutiva del patteggiamento in appello richiamata dalla giurisprudenza citata.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa ai fini dell'irrilevanza della sanzione pecuniaria ex Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità è circoscritto a profili specifici: formazione della volontà della parte, consenso del pubblico ministero e difformità della decisione rispetto all'accordo.
  • Sono inammissibili le doglianze che investono motivi di appello rinunciati con il concordato, così come quelle relative alla quantificazione della pena, salvo che sia dedotta una vera e propria illegalità della sanzione.
  • La mera contestazione della proporzione della pena o della diversa posizione dei concorrenti non è sufficiente quando la pena concordata rientri nei limiti legali e sia stata consacrata nella decisione del giudice.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la declaratoria può essere resa de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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