Cassazione Civile, Ordinanza n. 04300/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso di euro 43.980,48, corrispondente alle ritenute del 20% operate dal Comune sulle somme pagate ai contribuenti in esecuzione di una sentenza civile relativa a un’espropriazione: indennità di esproprio, somma qualificata come risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento, e interessi legali. I contribuenti sostenevano che le somme non dovessero essere assoggettate a tassazione perché i terreni, originariamente espropriati per edilizia economica e popolare, erano stati poi destinati ad altro uso e perché la componente principale era risarcitoria e quindi non reddituale. In cassazione hanno dedotto due motivi: con il primo la violazione dell’art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991, lamentando che la CTR avesse ritenuto tassabili le somme anche a fronte della mancata persistente destinazione pubblica originaria dei terreni; con il secondo la violazione dell’art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991, dell’art. 35 d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo l’erronea inclusione nel reddito imponibile della somma erogata a titolo di risarcimento per aver dovuto ricorrere a finanziamenti bancari in attesa del pagamento dell’indennità. Nella memoria illustrativa hanno inoltre invocato l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU, sostenendo che la ritenuta sarebbe sproporzionata e priva di base normativa in ragione del venir meno dell’interesse pubblico originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini dell’art. 11, comma 5, l. n. 413/1991, rileva la correlazione causale tra le somme percepite e il procedimento espropriativo perfezionato su terreni aventi le caratteristiche urbanistiche previste dalla norma al momento del decreto di esproprio; non rilevano le vicende successive né la destinazione finale dell’area. Ha poi chiarito che gli interessi comunque dovuti sulle somme corrisposte per l’espropriazione sono tassabili ai sensi dell’art. 11, comma 6, l. n. 413/1991 e dell’art. 35 d.P.R. n. 327/2001, senza distinzione tra interessi moratori e corrispettivi o tra misura legale e misura diversa. Ha anche osservato che la CTR aveva richiamato una norma non perfettamente pertinente per motivare sul secondo motivo, ma la decisione era comunque corretta nel dispositivo, sicché non era necessaria la cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese perché l’Agenzia era rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 11, commi 5 e 7, l. n. 413/1991
Assoggetta a IRPEF, mediante ritenuta, le plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio, somme da cessione volontaria o da occupazione illegittima, relative a terreni con specifiche destinazioni urbanistiche o a interventi di edilizia pubblica/economica e popolare; la tassazione colpisce la percezione delle somme causalmente connesse all’ablazione, indipendentemente dalle vicende successive dell’opera pubblica.
art. 81, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
È la disposizione richiamata dalla legge speciale per qualificare come redditi diversi le plusvalenze conseguenti alla percezione delle somme espropriative o risarcitorie.
art. 11, comma 6, l. n. 413/1991
Stabilisce che indennità di occupazione e interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono ai redditi diversi.
Conferma, nel testo ratione temporis, la tassabilità dell’indennità di esproprio, del corrispettivo di cessione volontaria, del risarcimento da acquisizione coattiva e degli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma dovuta.
È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ne fonda la decisione, ritenendo comunque imponibili le somme in questione sulla base della disciplina speciale.
È invocato dai ricorrenti a sostegno dell’interpretazione della norma tributaria, ma la Corte non accoglie la tesi interpretativa proposta.
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
La Corte esclude il contrasto, ricordando che la disposizione tutela il diritto di proprietà ma salva il potere degli Stati di emanare leggi per il pagamento delle imposte; la censura dei ricorrenti non dimostra come il comportamento dell’amministrazione abbia reso sproporzionata la ritenuta.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione quando la decisione sia comunque corretta nel dispositivo, evitando la cassazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione delle somme percepite in dipendenza di una procedura espropriativa, è sufficiente che il pagamento sia causalmente collegato all’ablazione di un terreno avente, al momento del decreto di esproprio, le caratteristiche urbanistiche previste dalla norma; non rilevano le vicende successive della destinazione dell’opera o del piano.
- La disciplina fiscale speciale sulle plusvalenze da espropriazione colpisce l’aumento di ricchezza realizzato con la concreta percezione dell’indennità o del risarcimento, indipendentemente dalla qualificazione civilistica della somma come indennitaria o risarcitoria.
- Gli interessi comunque dovuti sulle somme corrisposte in dipendenza dell’espropriazione sono imponibili come redditi diversi, senza distinguere tra interessi moratori e corrispettivi o tra misura legale e misura convenzionale.
- La deduzione di un contrasto con l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU non è sufficiente se non si dimostra in concreto come la disciplina fiscale renda sproporzionato il prelievo rispetto alla situazione dedotta.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata contiene un richiamo normativo imperfetto ma il dispositivo è giuridicamente corretto, la Corte può correggerne la motivazione senza cassare la decisione.
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