Cassazione Penale, Ordinanza n. 34830/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte di appello di Potenza, che aveva confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione per la violazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Con l’unico motivo, riferito alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ha dedotto carenze motivazionali. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura, pur formulata come vizio di motivazione, sollecitava in sostanza una nuova valutazione del merito e proponeva una lettura alternativa degli elementi già esaminati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata, priva di fratture logiche e conforme alle risultanze processuali, mentre il motivo chiedeva un riesame di merito non consentito. Il diniego dell’art. 131-bis c.p. era fondato sull’intrinseca gravità del fatto, sulle plurime precedenti condanne per rapina aggravata, furto, minaccia, rissa, detenzione di stupefacenti, falsità materiale e numeraria e ricettazione, nonché su precedenti fatti di evasione caratterizzati da analoga propensione alla violazione delle prescrizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Donato Bevilacqua era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011;
La disposizione è indicata come norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la condanna; il testo non ne espone ulteriormente l’interpretazione.
che il motivo di appello sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stato respinto sulla base di dati inerenti all'intrinseca gravità del fatto, le plurime precedenti condanne per reati di rapina aggravata, furto, minaccia, rissa, detenzione di stupefacenti, falso materiale e falso nunnmario, ricettazione), nonché per fatti di evasione connati da analoga propensione alla violazione delle prescrizioni;
Nel caso concreto, la particolare tenuità del fatto è stata esclusa valorizzando la gravità intrinseca della condotta e i precedenti, compresi fatti di evasione con analoga propensione alla violazione delle prescrizioni.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- È inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecita una nuova valutazione del merito e propone una lettura alternativa degli elementi già adeguatamente esaminati dai giudici di merito.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto può essere esclusa considerando congiuntamente la gravità intrinseca del fatto e i precedenti dell’imputato, quando questi rivelino una persistente propensione alla violazione delle prescrizioni.
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