Cassazione Civile, Ordinanza n. 30752/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito sostenendo che il credito azionato fosse illiquido e che, quindi, non fosse applicabile il foro del luogo di adempimento ex art. 1182, comma 3, c.c.; di conseguenza, avrebbe dovuto operare il foro generale delle persone giuridiche, con competenza del Tribunale del luogo della sede legale dell'opposta. Il Tribunale ha però ritenuto competente il foro di Roma, valorizzando la sede legale della società opponente alla data del deposito del ricorso monitorio, cioè al momento della litis contestatio rilevante nel procedimento monitorio. Con il ricorso per regolamento di competenza la società opponente ha denunciato violazione degli artt. 643, 19, 20 e 39 c.p.c., sostenendo che, ai fini della pendenza della lite e della competenza, rileverebbe la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, non il loro deposito, con conseguente traslazione della competenza al Tribunale di Milano dopo il trasferimento della sede sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma. Ha ritenuto, in primo luogo, che l'eccezione di incompetenza territoriale fosse incompleta perché non investiva tutti i fori concorrenti rilevanti, in particolare il forum contractus. In ogni caso, ha giudicato infondata la censura principale: nel procedimento monitorio, la competenza si determina con riferimento alla data del deposito del ricorso monitorio, poiché l'opposizione è fase eventuale e l'art. 643 c.p.c. rileva solo per la pendenza della lite e gli effetti sostanziali e processuali connessi alla notificazione, senza incidere sugli atti già compiuti nella fase introduttiva. È stata inoltre disposta la prosecuzione del giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Roma; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato per il criterio del luogo di adempimento; la Corte non nega in astratto il criterio, ma rileva che la censura è comunque infondata rispetto al momento di determinazione della competenza nel procedimento monitorio.
Richiamato quale foro generale delle persone giuridiche.
Richiamato tra i fori concorrenti da considerare nell'eccezione di incompetenza territoriale.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla litispendenza/prevenzione, senza accoglimento della tesi difensiva.
La Corte afferma che la norma serve a individuare la pendenza della lite e gli effetti sostanziali e processuali collegati alla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, ma non priva di efficacia gli atti già compiuti nella fase introduttiva ai fini della competenza.
Menziomato nel provvedimento del Tribunale per la concessione dei termini istruttori.
Richiamato per il rito camerale del regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel procedimento per decreto ingiuntivo, ai fini della competenza territoriale, il momento rilevante è il deposito del ricorso monitorio, non la successiva notificazione del ricorso e del decreto, poiché l'opposizione è solo una fase eventuale e non incide sulla cristallizzazione iniziale della competenza.
- L'art. 643 c.p.c. disciplina la pendenza della lite e gli effetti sostanziali e processuali della notificazione, ma non travolge l'efficacia degli atti e delle situazioni già determinati nella fase introduttiva del monitorio, anche quanto alla competenza.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere completa e investire tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili; se resta silente su uno di essi, la censura non è idonea a scardinare la decisione sulla competenza.
- Nel regolamento di competenza la Corte può riesaminare la questione di competenza in tutti i suoi profili rilevanti, anche se non specificamente aggrediti dal ricorrente, ma ciò non consente di accogliere una censura che sia comunque infondata in diritto.
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